Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11172 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3339/2016 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ERASMO

AUGERI;

– ricorrente –

contro

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI

6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO DORIA;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente avvocato C.A. propone ricorso, articolato in tre motivi, avverso il decreto reso in data 10 novembre 2015 dalla Corte d’Appello di Napoli, col quale veniva rigettato il reclamo dallo stesso avvocato C. contro il decreto pronunciato il 12 giugno 2015 dal Tribunale di Napoli.

Il C., premesso di essere condomino del (OMISSIS), aveva richiesto con ricorso ex art. 1129 c.c., la revoca dell’amministratore della comunione E.M. per gravi irregolarità gestorie. Sia il Tribunale di Napoli che la Corte d’Appello, adita in sede di reclamo, hanno negato l’applicabilità dello strumento della revoca giudiziale ex art. 1129 c.c., avendosi riguardo, nella specie, soltanto alla comunione di un viale.

L’avvocato C.A. propone un primo motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato ex art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., trascrivendo il contenuto del decreto della Corte di Napoli ed osservando che quella della Corte territoriale “non è la motivazione di un provvedimento giurisdizionale”.

Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 111 Cost., comma 7, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendosi che la Corte d’Appello “non ha mai letto il regolamento del viale”.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1100 a 1116 e da 1117 a 1139 c.c., ed in particolare degli artt. 1104, 1105, 1106, 1111, 1117, 1117-bis, 1118, 1119, 1123, 1129, 1130, 1136 c.c. e ciò per sostenere l’applicabilità al caso in esame della disciplina in tema di condominio.

E.M. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

In ordine alle considerazioni contenute nella memoria del ricorrente, va ribadito come l’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (così già Cass. Sez. 6-3, 22/02/2017, n. 4541).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è poi inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2986 del 27/02/2012; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14524 del 01/07/2011; Cass. Sez. U., Sentenza n. 20957 del 29/10/2004).

Sono dunque inammissibili le censure che il ricorrente C. rivolge al decreto impugnato (stante la carenza di attitudine al giudicato dello stesso), sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, ancorchè qui diretti a sindacare la questione pregiudiziale di ammissibilità dello stesso procedimento ex art. 1129 c.c., comma 11, legata alla configurabilità, nella situazione per cui è causa, di un condominio negli edifici, piuttosto che di una mera comunione ordinaria, questione, peraltro, da risolvere in un giudizio di cognizione che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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