Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11171 del 30/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11171 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

c

ORDINANZA
sul ricorso 10644 2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CLARA GARCOVICH SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo
studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati EDOARDO ANDREA SAVINO, SILVIA
PANSIERI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/05/2016

avverso la sentenza n. 3/11/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata
108/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA cRucrrn.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, nei
confronti della Clara Garcovich s.r.l. (che resiste con controricorso) per la
cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia —nella controversia concernente
l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative
all’anno di imposta 2006- aveva confermato la decisione di primo grado favorevole
alla contribuente.
In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto
dall’Agenzia delle Entrate, rilevava che l’Ufficio, non avendo prodotto copia della
denuncia penale, aveva impedito la verifica della sussistenza dei presupposti per il
cosiddetto “raddoppio dei termini”, ai sensi del d.lgs.n.74/2000.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Considerato in diritto
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso,
sollevata dalla controricorrente.
In atti, infatti, risulta ritualmente depositata copia della sentenza impugnata
con la relativa notificazione.
Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.43 d.p.r. n.600/73, dell’art.3 d.lgs. n. 74/2000 e dell’art.331 c.p.p. laddove il
Giudice di appello aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento
impugnato (già statuito dal primo Giudice), sulla base dell’erroneo presupposto
che lo stesso fosse stato emesso tardivamente, rendendo inapplicabile l’art.43 del
d.p.r. n.600/73; mentre gli elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la
denuncia penale per i reati previsti dal Ars. n.74/2000 emergevano, con evidente
chiarezza, dallo stesso processo verbale di constatazione e dalla motivazione
dell’avviso di accertamento.
Ric. 2015 n. 10644 sez. MT – ad. 27-04-2016
-2-

Ritenuto in fatto

i

La censura è fondata. Ai fini del raddoppio dei termini in questione, per
come disposto dall’art.37, comma 24, del di. n. 223/2006, convertito nella legge
n.248/2006, che ha modificato l’art.43, comma 3, del d.p.r. n.602/1973 e l’art.57,
comrna 2 bis del d.p.r. n.633/1972 (nei testi applicabili ratione temporis), non è
necessaria l’effettiva presentazione della denuncia (né tanto meno la produzione di
questa in giudizio).

l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza
dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale
obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché” il raddoppio
dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia
penale” ed “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di
impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo,
al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la
loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito
con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle
disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio
termine di accertamento”.
Nel caso in esame, il Giudice di appello, ritenendo non documentati
l’effettivo inoltro della denuncia penale e l’avvio dell’azione penale, circostanze
queste non necessarie ai fini che qui ci occupano, ha omesso di compiere
l’accertamento, nel concreto richiestogli, delle condizioni legittimanti l’eventuale
raddoppio dei termini di decadenza dall’azione accertatrice.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2016.

Come, infatti, statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n.247/2011),

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