Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11171 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14913/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO PERSELLO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO NADALIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– S.A. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe ad accertare il confine esistente tra il fondo della predetta e quello di B.G. (attore);

– B.G. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i tre motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) sono inammissibili, in quanto si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione degli elementi di prova acquisiti (risultanze della C.T.U., posizione degli alberi di gelsi, rilievi del frazionamento (OMISSIS), contratto di affitto del 1947), accertamento e valutazione che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata risulta non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014);

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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