Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11171 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Biancoenero s.n.c., in persona del legale rapp.te pro

tempore F.M. elettivamente domiciliata in Roma via G.

Ferrari 4 presso lo studio dell’avv. Laurita Longo Lucio dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso

unitamente all’avv. Claudio Toniolo del loro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

Comune di Thiene (VC), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentalo e difeso dagli Avv.ti Mollo Antonio del foro di Cassino

giusta procura autenticata con atto per notar Lorettu in Thiene,

entrambi elett.te domiciliati in Roma, via Giuseppe Avezzana presso

lo studio dell’avv. Seiubba Lorenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/26/05, depositata in data 3 maggio della

Commissione tributaria regionale del Veneto;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.2.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta dall’avv. Antonio Mollo, per conto di parte

resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria

di spese;

udito il P.G. in persona del Dr. FUZIO Riccardo che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 18 dicembre 2001 il Comune di Thiene notificava alla società Immobiliare Biancoenero s.n.c. avviso di accertamento in rettifica dell’imposta ICI relativa agli anni 1998 e 1999 portandoli rispettivamente da L. 925.286.000 a L. 1.907.975.700 ed a L. 1.967.415.000 in relazione ad aree edificabili per una superficie di mq 11.297.

L’immobiliare, deducendo l’illegittimità dell’avviso per mancanza di motivazione e la determinazione dei valori da parte di commissione tecnica nominata in base al regolamento comunale in epoca successiva ai fatti accertati, presentava ricorso alla Commissione tributaria, provinciale di Vicenza, la quale lo accoglieva. Proponeva appello il Comune e la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il Comune di Thiene resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza la ricorrente ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto l’esattezza dei valori venali determinati dall’Amministrazione comunale sul duplice, erroneo, presupposto che la contribuente non avesse contestato i criteri di valutazione prospettati dall’Amministrazione ne avesse saputo provare l’inapplicabilità di essi alla fattispecie de qua. Ed invero, entrambi i presupposti erano infondati sia perchè nel ricorso introduttivo la contribuente aveva invece contestato i valori indicati sia perchè competeva al Comune provare la congruità di quei valori per cui la CTR aveva affermato una inammissibile inversione dell’onere della prova.

La censura non merita di essere condivisa. A riguardo, corre l’obbligo di chiarire che l’accenno, contenuto nella sentenza di secondo grado, alla mancata contestazione, da parte della contribuente, dei criteri indicati nell’avviso di accertamento, non mirava affatto ad affermare l’inversione dell’onere probatorio, così come ha erroneamente ritenuto la ricorrente, in quanto costituiva solo un argomento volto ad evidenziare che l’avviso di accertamento, contrariamente alla tesi di parte contribuente, era invece adeguatamente motivato, al di là del rilievo che in ogni valutazione i criteri scelti possono apparire stereotipati, e che, comunque, la contribuente non aveva contestato i criteri adottati dall’Amministrazione.

Ne deriva con ogni evidenza che la censura in esame, così come articolata, non si pone assolutamente in correlazione con la retio della decisione impugnata, la quale si fonda sulla ritenuta valutazione di congruità dei valori delle aree edificabili, valutazione basata a sua volta non già sul difetto di prova contraria da parte della contribuente, bensì sulla conformità dei valori a quelli indicati nelle delibere della G.M., confortata dalle risultanze emergenti dai contratti di compravendita prodotti in giudizio.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 5, va rilevato che la stessa si fonda sulla premessa che l’Amministrazione, in grado di appello, ha prodotto alcuni atti notarili aventi ad oggetto l’alienazione di terreni, ritenuti elementi di comparazione idonei a rilevare prezzi medi di mercato relativi a vendite di aree avanti analoghe caratteristiche. Tali atti non sarebbero invece idonei al fine indicato perchè rogati nel 2002, rispettivamente nei mesi di gennaio, aprile e settembre, mentre l’atto di accertamento è stato redatto il 18 dicembre 2001: si riferirebbero inoltre ad immobili aventi indici di edificabilità diversi senza avere eguale destinazione urbanistica; porterebbero infine, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, ad un valore venale per gli anni 1998/1999 inferiore a quello accertato. E ciò a causa di errori nel calcolo della percentuale di decremento, nella misura del 25%, applicata al maggior valore del 2002.

La doglianza è inammissibile sia pure per ragioni diverse da quelle sopra evidenziate in quanto la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, per cui deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli alti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione.

Passando all’esame della terza doglianza, anch’essa articolata sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, va sottolineato che, ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe operato la valutazione secondo i parametri di cui all’art. 5 citato, richiamati solo in via stereotipata nell’avviso di accertamento, ma avrebbe posto a fondamento dell’accertamento solo i valori deliberati ai fini del proprio regolamento, di cui alle Delib. di Giunta n. 85 del 1999, e Delib. n. 123 del 2000, applicando in tal modo un criterio di accertamento non previsto dalla legge.

La doglianza non coglie nel segno. A parte l’evidente inammissibililà del profilo di censura riguardante il richiamo “stereotipato” ai parametri di cui all’art. 5, costituendo una non consentita censura di merito, occorre rilevare con riferimento specifico al successivo profilo della doglianza, che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che “in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” (lettera g), possono essere legittimamente utilizzale dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò componi alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infinti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e art. 62 sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni “hominis”, vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. (Cass. 9135/05).

Vale la pena di aggiungere che ulteriori elementi di confronto sono stati tratti dai giudici di appello dal riferimento al valore delle aree circostanti, aventi analoghe caratteristiche, nel rispetto della previsione di cui all’art. 5 citato di quelle oggetto della presente controversia.

Ne deriva l’infondatezza dell’ultima doglianza proposta. Ne consegue che il ricorso per Cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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