Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11170 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11588/16 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.O.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 4553/34/15 depositata in data 29 ottobre 2015;

udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.O.M. avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90 per cento della imposta Irpef, versata negli anni 1990, 1991 e 1992, avanzata quale residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

I giudici di appello, in particolare, disattendendo le eccezioni sollevate dalla Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto tempestiva l’istanza presentata dal contribuente e dovuto il rimborso, aderendo all’orientamento prevalente di questa Corte secondo cui la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 può avvenire sia in favore di chi non ha ancora pagato, sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato.

2. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del rimborso in favore del contribuente.

Pur evidenziando che la questione controversa è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 20641 del 2007, alla quale la C.T.R. ha prestato adesione, deduce che i principi enunciati con tale pronuncia non sono condivisibili e vanno rimeditati.

Osserva che la disposizione normativa in esame, per la parte che qui rileva, stabilisce che la riduzione del carico fiscale è disposta esclusivamente per le imposte non versate per effetto della sospensione di legge ed ancora dovute e che tale lettura della norma è del tutto coerente con la ratio delle disposizioni in materia di condono fiscale, che consentono di definire i rapporti tributari ancora pendenti, e con il principio di definitività dei pagamenti legittimamente ricevuti dal fisco, i quali esauriscono il rapporto tributario, escludendo, di conseguenza, la ripetizione di pagamenti che, al momento della loro effettuazione, erano pacificamente dovuti.

La volontà del legislatore di non incidere sui pagamenti di imposta già effettuati, ad avviso della ricorrente, troverebbe conferma sia nella L. n. 17 del 2007, art. 3-quater, comma 2, di conversione del D.L. n. 300 del 2006, il quale, nel differire i termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, aveva ribadito che il beneficio de quo si applicava solo all’ammontare dovuto, con ciò escludendo i pagamenti già effettuati, sia nella L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.

Evidenzia, pure, che la ragione che ha indotto questa Corte con la sentenza n. 20641 del 2007 ad accogliere la domanda di rimborso, ossia l’esigenza di evitare una ingiustificata disparità di trattamento in danno del “contribuente più diligentemente osservante della legge”, è del tutto infondata, se si considera che la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso della compatibilità con il principio di eguaglianza di discipline differenziate in ragione dell’intervenuto pagamento, o meno, di contributi (ordinanze n. 303 del 30 luglio 1997 e n. 143 del 22 aprile 1999, sentenza n. 178 del 8/6/2000) o di imposte (sentenza n. 32 del 1976 e n. 33 del 26 febbraio 1981, ordinanza n. 539 del 17 dicembre 1987).

2. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente, nonostante lo stesso non avesse direttamente “versato” l’imposta di cui chiedeva la ripetizione, avendo assolto i propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro-sostituto d’imposta.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, e degli artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Espone, in via gradata, che, qualora non dovesse ravvisarsi l’esistenza dei vizi denunciati con le altre censure, la sentenza impugnata va comunque cassata perchè i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, sulla base di una non corretta individuazione del dies a quo del termine di presentazione della domanda pacificamente avvenuta in data 8 aprile 2008.

Evidenzia che l’istanza di ripetizione delle somme indebitamente versate è soggetta al termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, che decorre, nel caso di specie, dalla data di entrata in vigore della norma (1 gennaio 2003) che ha introdotto il beneficio della riduzione delle imposte e che il presupposto della restituzione deve essere individuato temporalmente nell’emanazione della L. n. 289 del 2002 e non nelle successive proroghe di cui alla L. n. 17 del 2007, concesse solo per consentire la definizione della posizione debitoria e, dunque, l’effettuazione dei pagamenti ancora dovuti, nè ancora nell’ultima data utile ai fini del versamento delle somme, ossia il 31 marzo 2008.

Ad avviso della ricorrente, il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, non ha rimesso in termini tutti i contribuenti che non hanno presentato istanza di rimborso, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione il 31/12/2007, poi prorogato al 31/3/2008, ma ha soltanto prorogato il termine concesso ai destinatari della definizione agevolata per effettuare i pagamenti forfettari, al fine di determinare la chiusura dei rapporti tributari ancora pendenti.

Di conseguenza, alla data di presentazione della domanda (avvenuta in data 8 aprile 2008), per effetto della previsione di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, il contribuente era decaduto dal diritto di chiedere il rimborso delle imposte pagate.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Agenzia delle entrate direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, come risulta dall’accettazione della raccomandata recante in calce il timbro dell’ufficio postale depositata dalla stessa ricorrente.

Della spedizione della raccomandata è stata dunque data prova con il deposito delle copie della relativa ricevuta; non altrettanto è stato fatto per quanto riguarda l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa che, fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza camerale, non risulta essere stata depositata.

Difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata da parte del contribuente e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Va, al riguardo, ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass., sez. 2, 4/06/2010, n. 13639; Cass., sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25552; Cass., sez. L, 18/07/2018, n. 19078).

In senso conforme, Cass., sez. 5, 1/10/2015, n. 19623, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”.

5. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva del contribuente.

Non sussiste l’obbligo legale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), poichè esso non può avere luogo nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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