Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11170 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13750/2016 proposto da:

L.V., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BELLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UBALDO MINELLI;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE METALPROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE, rappresentata

e difesa dall’avvocato FABIO ROSCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L.V. e M.M. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato i predetti alla demolizione della parte di muro che invadeva il fondo della convenuta società Immobiliare Metalprogetti;

– la Immobiliare Metalprogetti s.n.c. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale condannato essi attori alla demolizione del cordolo del muro che invadeva la proprietà della società convenuta in assenza di domanda di quest’ultima) è manifestamente infondato, in quanto la società Immobiliare Metalprogetti s.n.c., con la domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna dei coniugi L. – M. alla demolizione della parte del muro che occupa il terreno della società, parte del muro nella quale va logicamente compreso il cordolo del muro (quale parte di esso);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio) è inammissibile, in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi – che ricorre nella specie – di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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