Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1117 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5564-2020 proposto da:

M.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI MEDICINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA GROPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 237 del 2019 del Tribunale di Treviso che, respingendo l’appello da lui proposto, nei confronti del Centro di medicina s.p.a., avverso la sentenza n. 100 del 2015 del Giudice di pace di Treviso, l’ha condannato al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che ha resistito il Centro di medicina s.p.a. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 4 settembre 2019 dal ricorrente, non è stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 15 febbraio 2020;

che l’iscrizione a ruolo, pertanto, è stata effettuata dalla parte più diligente, con certificato di mancato deposito del ricorso;

che il ricorso è pertanto improcedibile, perchè il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, comporta la sanzione dell’improcedibilità;

che a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

che sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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