Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11169 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17620/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.F.S., rappresentato e difeso, giusta delega a

margine del controricorso, dagli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro

Cogliati Dezza, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma,

via Alessandro Farnese, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 3550/37/14 depositata in data 28 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 29 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio – decidendo in sede di rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 1560 del 2012 – ha confermato “la sentenza di secondo grado, gravata con l’impugnativa per Cassazione”.

In particolare, i giudici di merito, dopo avere premesso che la controversia concerne la “corretta tassazione dei proventi del fondo previdenziale degli ex dirigenti dell’ENEL”, questione sulla quale la Corte di Cassazione aveva da tempo enunciato un principio di diritto, confermato da successive pronunce, con il quale si stabilivano le modalità di tassazione dei relativi redditi, ha così motivato: “Le riduzioni tariffarie, indicate con il termine più moderno di “fringe benefits” altro non sono che compensi in natura, servizi o beni erogati dal datore di lavoro. In quanto sconti erogati dall’Enel ai propri dipendenti, sono benefici o vantaggi che integrano, sulla base di un contratto di lavoro, la retribuzione della generalità dei dipendenti; non possono pertanto, rientrare nella fattispecie prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. f), nel senso che non sono soggetti all’esclusione della formazione del reddito, in quanto tali sconti hanno natura remuneratoria e costituiscono una legittima aspettativa da parte dei dipendenti, connessi, come sono, all’esistenza del rapporto di lavoro e allo status di lavoratore. Deve osservarsi, altresì, che il TUIR, art. 49, comma 2, equipara a tutti gli effetti le pensioni ai redditi da lavoro dipendente: da qui la piena continuità tra rapporto di lavoro e trattamento di quiescenza. Alla luce delle predette considerazioni e in base a una attenta lettura della vigente normativa in materia, questo Collegio ritiene di dover confermare la sentenza gravata con il ricorso per Cassazione…”.

2. R.F.S. resiste mediante controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che: a) la C.T.R., nell’esposizione dei fatti di causa, non avrebbe dato conto delle deduzioni difensive delle parti nel giudizio di riassunzione, limitandosi solo ad accennare al fatto che il contribuente aveva chiesto la riquantificazione del rimborso senza produrre idonea documentazione; b) nella motivazione ha svolto considerazioni circa il trattamento tributario delle “riduzioni tariffarie”, del tutto estranee al thema decidendum.

Sostiene, pertanto, che la decisione impugnata è carente del requisito della “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e si appalesa al contempo meramente apparente, in quanto le argomentazioni dei giudici di merito sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione adottata.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 e degli artt. 384 e 392 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che la sentenza impugnata, non uniformandosi al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 1560 del 2012, ha confermato la quantificazione del diritto al rimborso nella misura statuita nella precedente sentenza della C.T.R. cassata da questa Corte, omettendo di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 24/03/2017, n. 7667).

3.2. La sanzione di nullità colpisce, quindi, le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053), nonchè quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ne consegue che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., Sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

4. La motivazione della decisione impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate nelle pronunce sopra richiamate e integra una ipotesi tipica di motivazione apparente, poichè si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

Risulta pacifico tra le parti, come d’altro canto emerge dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 1560 del 2012, che la controversia concerne l’impugnazione del silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso delle ritenute operate da Fondenel nel momento in cui, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente Enel, il fondo previdenziale aveva corrisposto all’odierno controricorrente una somma di denaro in luogo del trattamento di pensione integrativa ed operato la ritenuta Irpef applicando una l’aliquota diversa da quella del 12,50 per cento prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, e dal t.u.i.r., art. 42, all’epoca vigente.

La C.T.R. ha confermato la sentenza d’appello, cassata da questa Corte, omettendo di estrinsecare il percorso argomentativo che l’ha condotta a tale convincimento, non consentendo in tal modo di comprendere le ragioni che sorreggono il decisum.

Infatti, dopo avere correttamente rilevato l’oggetto della controversia – concernente la corretta tassazione dei proventi del fondo previdenziale degli ex dirigenti Enel – e dato atto che la questione aveva reso necessario l’intervento a Sezioni Unite di questa Corte, sicchè era necessario adeguarsi ai principi di diritto enunciati, ha poi incomprensibilmente svolto considerazioni sul trattamento tributario da riservare alle “riduzioni tariffarie” o “fringe benefits”, argomentando che queste costituiscono vantaggi che integrano la retribuzione, in tal modo affrontando un tema che esula dall’oggetto del contendere ed omettendo di illustrare l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla conclusione che la sentenza d’appello gravata con il ricorso per cassazione dovesse essere confermata.

Si è, quindi, in presenza di una motivazione che, seppure graficamente esistente, è del tutto inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento del giudice, poichè partendo da determinate premesse ne fa derivare la conferma della sentenza d’appello, già gravata con ricorso per cassazione, senza, tuttavia, indicare il procedimento inferenziale seguito.

L’impossibilità di individuare la effettiva ratio decidendi rende sostanzialmente inesistente la motivazione della sentenza impugnata, alla stregua della sopra delineata nozione di motivazione apparente.

5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA