Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11169 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11739/2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

UMBERTO LUSENA 9, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA ZOCCA,

RICCARDO ZOCCA;

– ricorrente –

contro

G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ISALBERTI;

– controricorrente –

contro

IMMOBILIARE 2000 SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2565/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– B.M. ha proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò – per quanto in questa sede ancora rileva – la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare col quale G.M.L. promise di vendere al B. un immobile sito in (OMISSIS);

– G.M.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta indeterminatezza dell’oggetto del preliminare) è inammissibile, in quanto si risolve in censure di merito relative all’interpretazione del contratto, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. p. 19-20) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010), non essendo stata peraltro denunciata la violazione dei criteri legali di interpretazione di cui all’art. 1362 c.c.;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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