Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11168 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14132-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV

NOVEMBRE 144 presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA e

RAFFAELA FABBI che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

PUCCI, giusta procura notarile in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1535/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/02/2011 R.G.N. 712/09.

Fatto

RILEVATO

Che C.V., vedova di B.G., affetto da silicosi di origine professionale derivata da lavoro in fonderia e deceduto a seguito di carcinoma polmonare, assumendo l’eziologia professionale della malattia ha chiesto la rendita per i supersiti;

che effettuata consulenza tecnica la domanda è stata rigettata in primo grado, ravvisandosi la causa del decesso nell’esasperato tabagismo dell’assicurato; appellata la sentenza dalla soccombente, la Corte d’Appello (sentenza 22.02.11) rinnovava la consulenza e, rilevata l’azione oncogenetica dell’inalazione delle polveri di silice e la indiscussa saturazione di sostanze nocive dell’ambiente di lavoro, assegnava effetto quantomeno concausale al fattore professionale, riconoscendo quindi la richiesta rendita dalla data del decesso;

che propone ricorso per cassazione l’INAIL con unico motivo, denunziando il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c. e ex art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto la ricorrente nel ricorso introduttivo aveva chiesto soltanto la condanna dell’Istituto all’indennizzo del danno biologico, ovvero alle prestazioni che in vita sarebbero spettate al marito e non anche alla prestazione a lei spettante iure proprio ai sensi del D.P.R. n. 1124, art. 85.

che la C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che risulta incontestato che la domanda svolta in giudizio, a seguito della morte del lavoratore per malattia professionale allegata in ricorso, fosse stata proposta dall’attrice anche nella sua qualità di “vedova” (e non soltanto di “erede”) del lavoratore deceduto;

che in relazione a tale qualità, il giudice territoriale ha qualificato la domanda come volta al conseguimento della rendita spettante, iure proprio, all’attrice in quanto “coniuge superstite di B.G. deceduto a causa del carcinoma polmonare insorto a seguito di malattia professionale”; prestazione il cui contenuto è determinato dalla legge, ai sensi del D.P.R. N. 1124 DEL 1965, artt. 85 e ss e dell’art. 131;

che deve ritenersi perciò non si sia verificata la modificazione dei fatti costitutivi della domanda e prodotto alcun vizio di ultra o extrapetizione, vertendosi invece in materia di interpretazione della domanda rientrante nei poteri del giudice di merito, il cui unico limite consiste, com’è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (Cass. Sez. Un. 1099/1998, Evangelista).

che secondo la costante giurisprudenza (sentenza n. 17947 del 08/08/2006) ai fini dell’esatta individuazione della domanda il giudice deve infatti procedere mediante l’esame complessivo dell’atto, prendendo in considerazione i documenti allegati da entrambi le parti ed ogni altro elemento utile allo scopo;

che pertanto il ricorso è infondato e deve essere rigettato;

che le spese devono essere liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2600 di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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