Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11167 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24403/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

GRASSI INDUSTRIAL SERVICE – GIS – SRL, rappresentata e difesa

dall’avv. Gianfranco Testa e dall’avv. Angelo Maccarone, con

domicilio eletto in Roma, via Labicana, n. 92, presso lo studio

dell’avv. Gianfranco Testa.

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA (già EQUITALIA GERIT SPA), rappresentata e difesa

dall’avv. Mario Signore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Regina Margherita, n. 294, presso lo studio dell’avv. Enrico

Fronticelli Baldelli.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, sezione n. 40, n. 639/40/13, pronunciata

il 16/05/2013, depositata il 23/07/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Grassi Industrial Service – Gis S.r.l. impugnò innanzi alla CTP di Latina la cartella di pagamento di Euro 245.108,33, emessa da Equitalia Gerit S.p.a. (infra “Equitalia”) dopo l’iscrizuone a ruolo definitiva di I.r.e.s. e I.r.a.p., per l’annualità 2005, conseguente ad un avviso di accertamento, notificato alla società il 16/07/2008, e dedusse la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, la violazione del diritto di difesa, la mancanza di motivazione della cartella, la sua nullità per omessa notifica dell’atto impositivo presupposto, la mancanza della relata di notifica (della cartella) e l’omesso invio dell’avviso bonario;

2. la Commissione provinciale, nel contraddittorio dell’Agenzia e di Equitalia, ravvisata la fondatezza dell’eccepita nullità insanabile della notifica della cartella, accolse il ricorso, con sentenza (n. 107/3/10) confermata dalla CTR del Lazio che, sull’appello principale di Equitalia e su quello incidentale dell’ufficio, nel contraddittorio della società, ha rigettato, testualmente, “l’appello del concessionario”, senza nulla disporre rispetto al gravame dell’ente impositore, e ha dichiarato di condividere (“sotto tale profilo”) la sentenza di primo grado, per la mancanza della prova della “regolarità della notifica dell’avviso di accertamento” propedeutico alla cartella;

3. l’Agenzia ricorre per la cassazione con tre motivi; la società contribuente ha depositato controricorso; Equitalia ha depositato controricorso, nel quale articola ricorso incidentale con tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso principale (“1) Nullità della sentenza. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia ascrive alla CTR un duplice error in procedendo: da un lato, di avere statuito (in senso favorevole alla società appellata) su un profilo, quello della ritualità della notifica dell’avviso di accertamento (negata dalla Commissione regionale), che era pacifico e che non era stato oggetto di contestazione da parte della contribuente; dall’altro, di avere violato il principio della corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, sancito dall’art. 112 c.p.c., per avere fondato la propria decisione su un’eccezione (l’invalidità della notifica dell’avviso) non proposta dalla contribuente che, chiaramente, aveva fatto valere soltanto vizi della cartella e non anche vizi dell’atto impositivo (presupposto);

2. con il secondo motivo (“2) Nullità della sentenza. Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sui motivi dell’appello incidentale dell’ufficio, riguardanti: (i) l’omessa pronuncia, da parte della CTP, in merito all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore; (ii) l’erroneità della sentenza per avere dichiarato inesistente la notifica della cartella; (iii) l’erroneità della sentenza per avere ritenuto nulla la cartella per omessa sottoscrizione; (iv) l’erroneità della sentenza per avere ritenuto nulla la cartella per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti in essa richiamati;

3. con il terzo motivo (“3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere considerato nulla la notifica dell’atto prodromico sebbene l’ufficio avesse osservato tutte le formalità previste in tema di notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c. cit.);

4. con il primo motivo del ricorso incidentale (“A) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione dell’art. 112 c.p.c. Extrapetizione.”), Equitalia censura la sentenza impugnata per avere negato la regolarità dell’avviso di accertamento e non essersi quindi uniformata al principio devolutivo in quanto, posto che la CTP aveva dichiarato la regolarità della notifica di tale atto impositivo, nè lo stesso concessionario della riscossione nè l’Agenzia delle entrate, nei rispettivi appelli (principale e incidentale), avevano mosso alcuna contestazione a tale punto della decisione di primo grado, ad essi favorevole;

5. con il secondo motivo (“B) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia.”), si censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata su alcuno dei motivi d’impugnazione della decisione di primo grado, proposti da Equitalia nell’atto di appello;

6. con il terzo motivo (“C) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e dell’art. 91 c.p.c.”), Equitalia si duole che la C.T.R. – che avrebbe dovuto condannare alla refusione delle spese del giudizio l’ente impositore, quale unica parte soccombente, in relazione all’accertata nullità della notifica dell’avviso prodromico all’emissione della cartella – ha contra legem posto le spese del giudizio (esclusivamente) a carico dell’Agente della riscossione;

7. il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi di tale ricorso e dei tre motivi del ricorso incidentale di Equitalia;

7.1. sul piano dei principi di diritto processuale, è utile premettere che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di contenzioso tributario, l’indicazione di specifici motivi d’impugnazione costituisce un requisito essenziale dell’atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado, ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma (Cass. 08/07/2004, n. 12589; 18/01/2008, n. 1054). Nell’ottica del processo civile, si è anche chiarito il significato dell’effetto devolutivo che caratterizza il giudizio d’appello, nel senso che incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione. Così Cass. 07/11/2017, n. 26305, (in continuità con essa, cfr.: Cass. 24/01/2019, n. 2060) ha stabilito che “Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello”;

7.2. nella specie, la decisione impugnata è viziata da ultrapetizione per avere confermato la sentenza di primo grado sulla base della ravvisata irregolarità della notifica dell’avviso prodromico all’emissione della cartella oggetto del giudizio, sebbene la relativa questione – dedotta in primo grado dalla contribuente, quale motivo d’opposizione alla cartella, nonchè esaminata e disattesa dalla CTP (che, nel passo trascritto a pag. 6 del ricorso dell’Agenzia, afferma che: “Nel caso in esame, pur dovendo riconoscere che è stata regolarmente effettuata la notifica dell’accertamento posto a base dell’iscrizione a ruolo”) – non fosse stata devoluta alla cognizione della Commissione regionale nè dalle appellanti (ossia dall’Agenzia e da Equitalia), che non avevano interesse a farlo (visto che la sentenza di primo aveva riconosciuto la regolarità di tale notifica), nè dalla contribuente appellata. In particolare, quest’ultima, al fine di evitare che su tale punto a sè sfavorevole si formasse il giudicato, avrebbe dovuto impugnarlo con appello incidentale (cfr., su questi aspetti, Cass. 06/06/2018, n. 14534);

8. in base alle considerazioni che precedono, accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, assorbiti gli altri, assorbito altresì il ricorso incidentale di Equitalia, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla CTR del Lazio (sezione staccata di Latina), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale di Equitalia Sud S.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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