Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11166 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24388/2014 R.G. proposto da

L.A., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Arseni,

elettivamente domiciliata in Roma, via F.lli Laurana, n. 4 (int. 2),

presso l’avv. Giuseppe Vella.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, C

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 21, n. 1251/21/14, pronunciata il 17/12/2013, depositata

il 27/02/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la controversia concerne l’impugnazione, da parte di L.A., dell’avviso di accertamento – emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (c.d. accertamento sintetico), e preceduto da un questionario con il quale l’Amministrazione finanziaria chiedeva alla contribuente di giustificare gli scostamenti rilevati – che recuperava a tassazione i.r.p.e.f. e relative addizionali, per il 2003, un reddito complessivo netto di Euro 119.252,00, a fronte del reddito dichiarato di Euro 2.123,00, a causa di ingiustificate disponibilità finanziarie, in relazione ai seguenti incrementi patrimoniali: (i) acquisto del 50% di un fabbricato del valore di Euro 50.000,00; (ii) acquisto di un fabbricato del valore di Euro 25.000,00; (iii) acquisto di un terreno del valore di Euro 33.570,00; (iv) acquisto delle quote della Euro Iniziative Immobiliari ed Industriali S.r.l., cedute da Eurofima Holding S.p.a., per un importo di Euro 1.350.000,00, giustificato nei limiti di Euro 913.520,00, e ingiustificato per il residuo importo di Euro 436.480,00;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso della contribuente, con sentenza (n. 446/41/2011) riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio, rilevando che la contribuente aveva spiegato soltanto la provenienza della provvista per l’acquisto del terreno (per l’importo di Euro 33.570,00), avendola ricevuta dai propri famigliari, ma non aveva giustificato gli altri incrementi patrimoniali. In particolare, quanto all’acquisto di quote societarie (per un controvalore di Euro 1.3500.000,00) – in relazione al quale l’A.F. aveva ritenuto giustificata solo una parte della provvista (per Euro 913.520,00, quale somma proveniente da L.D., padre della contribuente) -, la parte privata non aveva dimostrato di avere estinto il saldo, pari a Euro 436.480,00, mediante la cessione, alla società venditrice, del credito (a titolo di “finanziamento soci”) della contribuente verso Azzurra S.r.l., il cui amministratore unico era L.D.;

3. la contribuente ricorre con tre motivi e l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“A) Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), si deduce che l’accertamento sintetico, non consentendo la conoscenza preventiva dei criteri accertativi di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria, sia lesivo del diritto di difesa del contribuente;

1.1. il motivo non è fondato;

a prescindere dai dubbi d’inammissibilità della doglianza, che non reca alcuna specifica censura al dictum della sentenza impugnata, la critica è comunque priva di fondamento, alla luce del sicuro indirizzo nomofilattico, cui va data continuità, per il quale “In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.” (Cass. 19/10/2016, n. 21142; conf.: Cass. 24/04/2018, n. 10037);

del resto, nel caso in esame, in fase endoprocedimentale, è stato garantito il diritto di difesa della contribuente, la quale, tramite la risposta al questionario inviatole dall’A.F, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, è stata posta nella condizione di spiegare la provenienza delle disponibilità finanziarie attinenti agli incrementi patrimoniali contestati dal Fisco;

2. con il secondo motivo (“B) Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), s’addebita all’A.F. di non avere instaurato il “contraddittorio anticipato” con la contribuente al fine di consentirle di illustrare i riscontrati scostarnenti reddituali, e, ancora, si fa valere la carenza di motivazione dell’atto impositivo;

2.1. il motivo non è fondato;

le precedenti considerazioni (cfr. p. 1.1.) valgono a negare la sussistenza dell’asserito difetto di contraddittorio preventivo; quanto alla prospettata carenza di motivazione dell’avviso, è il caso di ricordare che, per costante orientamento della Corte (ex multis: Cass. 30/10/2019, n. 27800), l’avviso di accertamento, costituente l’atto con il quale l’Amministrazione esercita la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente, soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente ran” ed il “quantum debeatur”;

nella specie, in realtà, la contribuente non lamenta di non essere stata posta nella condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa impositiva; piuttosto, ripropone, da una mutata prospettiva giuridica, la questione della mancanza del contraddittorio anticipato, che in precedenza (cfr. p. 1.) è stata esaminata e disattesa;

3. con il terzo motivo (“C) Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto del ruolo del padre della contribuente nell’operazione di acquisizione di quote societarie e per non avere illustrato, testualmente (pag. 20 del ricorso) “la ragione, giuridicamente valida, per la quale l’esistenza del credito per finanziamento soci non può essere considerato certo”;

3.1. il motivo è inammissibile;

in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo del dato normativo; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, entro gli stretti limiti del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposizione, quest’ultima, neppure menzionata dalla contribuente). E’ anche utile ricordare che le Sezioni unite (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476) hanno affermato (per quanto adesso rileva) che è inammissibile il ricorso per cassazione (ed è ovvio che il dictum nomofilattico si attaglia altresì ad un singolo motivo d’impugnazione) che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;

in questa vicenda tributaria è chiaro che la contribuente, pur deducendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un error in iudicando, sollecita (in modo non consentito) la Corte ad effettuare una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, il cui vaglio critico, da parte della Commissione regionale, è sfociato nella conferma della legittimità della pretesa fiscale;

4. ne discende il rigetto del ricorso;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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