Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11164 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11527/2019 proposto da:

C.M., domiciliato in Roma via Antonio Stoppani 34

presso lo studio dell’Avvocato Luca Silvagni e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Danilo Colavincenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2153/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La Corte di appello di Ancona, con la sentenza epigrafata, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da C.M., nato in (OMISSIS), in controversia concernente la domanda di protezione internazionale, perchè introdotto con ricorso tempestivamente depositato, ma notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, al Ministero il 23/10/2017, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica dell’ordinanza impugnata, e non con atto di citazione, sulla preliminare considerazione che il gravame, pur a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, doveva essere introdotto con atto di citazione.

Il richiedente propone ricorso con un mezzo, corredato da memoria. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo, con cui viene denunciata la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., per avere affermato la Corte di appello che il gravame andava introdotto con atto di citazione, è fondato e va accolto alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.” (Cass. Sez. U. n. 28575 del 08/11/2018; conf. Cass. n. 29506 del 16/11/2018).

In proposito va sottolineato che la statuizione impugnata risulta erronea anche laddove ha ritenuto la tardività dell’incombente avendo riguardo alla data di notifica del ricorso alla controparte (secondo i principi propri dell’atto di citazione) e non ha considerato, piuttosto, la data del deposito del ricorso presso l’Ufficio giudiziario, avvenuto tempestivamente: infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite nella cit. decisione, “Quando l’ordinamento prescrive per l’esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l’ufficio che deve ricevere l’impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell’impugnazione, lo scopo dell’attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell’impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto ” con la parte destinataria dell’impugnazione. ” (p. 2.5.).

2. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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