Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11164 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16191-2011 proposto da:

M.A., (OMISSIS), ME.LA. (OMISSIS),

ME.GA. (OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di ME.CA.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO PIRANI, rappresentate e difese

dall’avvocato MARCO MANCINI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), REGIONE

MARCHE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 603/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/01/2011) r.g.n. 557/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 17.1.2011, la Corte d’appello di Ancona, per quanto ancora qui rileva, rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della sentenza del locale tribunale del 22.11.2006, che aveva dichiarato il diritto di Me.Ca. all’indennità di accompagnamento, e – pur dichiarando in motivazione di applicare, in punto di regolamentazione delle spese, il criterio della soccombenza – provvedeva nel dispositivo alla loro compensazione integrale.

Contro tale pronuncia ricorrono gli eredi di Me.Ca. con due motivi. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Marche non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito provveduto in dispositivo alla compensazione delle spese del grado, nonostante che in parte motiva si desse atto di volervi provvedere secondo il criterio della soccombenza.

Il motivo è fondato. Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è atto processuale a rilevanza esterna che racchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali, oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzione nei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, onde il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. n. 7698 del 2008).

Tenuto conto che nel caso di specie il contrasto è assoluto e non vi è modo di risolverlo per via interpretativa (come ad es. nell’ipotesi esaminata da Cass. n. 9244 del 2007), la sentenza, assorbito il secondo motivo (nel quale la medesima censura di contrasto fra dispositivo e motivazione è stata formulata, ex art 360 c.p.c., n. 5, sub specie di contraddittorietà della sentenza), va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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