Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11163 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19559-2011 proposto da:

– I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., C.F. (OMISSIS), nella qualità di erede di

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA URBANO RATTAZZI 2-C,

presso lo studio dell’avvocato DORODEA CIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato COSIMO BISBIGLIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6257/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2010, R.G. N. 5926/2007;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato COSIMO BISBIGLIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6257/2010, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.P. nei confronti dell’Inpdap diretta alla corresponsione del compenso di produttività per il periodo di malattia da (OMISSIS).

2. Ad avviso della Corte di merito, l’art. 21, comma 7, CCNL di comparto, nel regolare il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia, rinvia, quanto al periodo di assenza successivo ai primi nove mesi, nell’ipotesi di ricovero ospedaliero e di convalescenza post-ricovero, al concetto di “retribuzione” previsto contrattualmente, e dunque all’art. 28 medesimo contratto, il quale adotta un concetto onnicomprensivo, prevedendo che nella “struttura della retribuzione” sono compresi i “compensi incentivanti”. In particolare, poi, il rinvio contenuto nelle lett. b) e c) alla all’art. 21, comma 7, lett. a) senza alcuna limitazione, non poteva che riferirsi all’intero trattamento ivi previsto, con inclusione dei compensi accessori. Nè la ratio della maggiore tutela prevista per chi subisce un ricovero viene meno dopo i primi nove mesi di assenza, permanendo anche per il periodo successivo l’esigenza di una tutela differenziata rispetto alla semplice assenza per malattia. Infine, non era contestato in giudizio che il compenso di produttività rientrasse tra le “indennità pensionabili” previste nella prima parte della lett. a).

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Inpdap sulla base di due motivi. Resiste T.A., nella qualità di erede di M.P., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si contesta l’interpretazione della clausola contrattuale prevista dall’art. 21, comma 7, CCNL enti pubblici non economici 1994-1997 del 6.7.95, relativa al trattamento economico spettante al dipendente assentatosi per malattia, per violazione dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. ed anche per violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. Deduce l’Inpdap che, mentre nessun dubbio sorge sulla spettanza del trattamento economico accessorio per i primi nove mesi di assenza in caso di malattia superiore a quindici giorni lavorativi o per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza successiva al ricovero, poichè in tal senso ha disposto dall’art. 21, comma 7, lett. a, seconda parte quanto al trattamento spettante nel caso di assenza protrattasi nei successivi 3 mesi/6 mesi di assenza dal servizio di cui alle lett. b) e c), la sentenza impugnata aveva fornito un’interpretazione delle clausole negoziali contraria al tenore letterale delle norma ed anche al suo significato logico-sistematico.

2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. Si afferma che non è dato comprendere in forza di quale ragionamento, a fronte chiaro dettato dell’art. 21, comma 7, la Corte di appello abbia ritenuto di dover fare riferimento al predetto art. 28 sulla “struttura della retribuzione”.

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente vertendo su questioni connesse, sono infondati.

4. Il CCNL comparto Enti Pubblici non economici 1994/1007, all’art. 21, comma 7, disciplina il trattamento in caso di assenze per malattia. Esso così dispone:

“7. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:

a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato a norma dell’art. 32, comma 1, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario;

b. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c. 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1”.

5. Sia la lett. b), sia la lett. c) rinviano alla “retribuzione di cui alla lett. a)”. L’espressione usata, priva di ulteriori specificazioni o limitazioni, porta a ritenere – alla stregua del significato proprio delle parole usate – che sia stata richiamata l’intera previsione di cui al comma 7, lett. a e non solo la prima parte di essa. Se dunque il trattamento economico accessorio va incluso ove, nell’arco temporale dei primi nove mesi, l’assenza sia ascrivibile a malattie superiori a quindici giorni lavorativi, oppure a periodi di ricovero ospedaliero e a periodi di convalescenza post-ricovero, altrettanto deve ritenersi ove i medesimi eventi si verifichino nei successivi tre mesi/sei mesi di assenza.

5.1. Oltre al dato testuale, anche la ratio della norma depone in tal senso, poichè il rafforzamento della tutela previsto dalle parti sociali con il riconoscimento anche del trattamento accessorio (nei termini di cui alla previsione contrattuale) non trova giustificazione logica nel dato temporale costituito dal momento del verificarsi dell’assenza, ma è chiaramente posto in relazione ad eventi che normalmente costituiscono espressione di stati morbosi di maggiore gravità, la cui tutela non può mutare in ragione del momento del loro verificarsi.

6. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPDAP al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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