Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11162 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10259/2010 proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FARAONE Vittorio giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), L.J. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

dell’avvocato OLIVIERI CARLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PADULA DOMENICO giusta mandato ad litem a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 364/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

dell’11/11/09, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi L.F..

Hanno resistito gli intimati, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso principale fosse da rigettare per manifesta infondatezza, assorbito quello incidentale condizionato.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito si riporta:

“La Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile – per mancata ottemperanza, ex art. 331 cod. proc. civ., all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Li.Fr. deceduto nel corso del giudizio di primo grado – il gravame con cui L.F. aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta nei confronti di Li.Fr., L.I. e M. G. avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita concluso fra il primo dei convenuti e gli altri, relativo a un immobile di cui assumeva di essere comproprietario, trattandosi di bene pervenuto anche a lui a titolo di successione della madre.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi L. F..

Hanno resistito gli intimati, proponendo ricorso incidentale condizionato 2. Il ricorso principale può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato, assorbito quello incidentale condizionato.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 331 e 332 cod. proc. civ. e art. 1292 cod. civ.. per avere erroneamente ritenuto la esistenza di un contraddittorio necessario, tenuto conto che la morte di Li.Fr., avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non era stata dichiarata o notificata dal suo difensore; in ogni caso, attesa la natura di causa scindibile del presente giudizio, nei confronti di Li.Fr. e dei suoi eredi non era configurabile l’ipotesi del litisconsorzio necessario, sicchè si sarebbe dovuto applicare l’art. 332 cod. proc. civ.; la mancata dichiarazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio comporta la ultrattività del mandato conferito al difensore. In ogni caso, essendo l’appellante erede di L. F., non vi era luogo ad alcuna integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione di altri coeredi presupponeva che la controparte avesse indicato le persone dei coeredi pretermessi.

Il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 300 cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, dovendo il processo proseguire fra le parti originarie: la procura abilitava il procuratore a costituirsi in appello.

I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, il ricorso è da ritenersi infondato quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (ORD S.U. 19051/20101).

Al riguardo va, infatti, ricordato il consolidato orientamento della S.C., secondo cui qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., quale la morie della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal difensore della parte alla quale l’evento si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi.

Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all’art. 1722 n. 4 cod. civ.), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l’evento non dichiarato nè notificato ( Cass. 6701/2009; 5387/2009 e altre simili).

Nella specie l’appellante, che ne era onerato, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di Li.

F. che, in quanto tali, costituivano un’unica parte processuale e, in quanto litisconsorti necessari, dovevano essere destinatari dell’atto di impugnazione, essendo del tutto irrilevante che coerede fosse l’appellante, che è la controparte del soggetto deceduto, mentre l’onere di indicare i coeredi pretermessi è configurabile quando – e non è evidentemente il caso in esame – atto di integrazione sia stato notificato ad ameno uno degli eredi.

Per quel che concerne il profilo della natura di causa scindibile relativamente alla partecipazione al presente giudizio di Li.

F., è appena il caso di accennare che la domanda proposta dall’attore, essendo diretta alla declaratoria della nullità del contratto di compravendita di immobile nella sua interezza e non pro quota concluso dai convenuti, aveva ad oggetto un rapporto plurisoggettivo unico, non potendo evidentemente la sentenza essere emessa nei confronti di (e formarsi di conseguenza la cosa giudicata limitatamente ad) alcuni contraenti e non pure del venditore (e, quindi, dei suoi eredi)”.

Pertanto, va rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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