Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11162 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9843/2019 proposto da:

S.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Luca Froldi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2977/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 314/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

S.B., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè minacciato da un soggetto non precisato, senza nemmeno essersi rivolto all’autorità statale per chiedere aiuto.

La Corte ha confermato il giudizio di genericità e non credibilità dello straniero ed ha aggiunto che la storia era contraddittoria e poco plausibile perchè non circostanziata e priva di dettagli.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non ravvisando una situazione di violenza generalizzata nel Paese tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non ravvisando peculiari situazioni personali di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè la Corte territoriale si sarebbe basato sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del procuratore, omettendo di verificare la veridicità dei fatti narrati anche mediante richiesta di chiarimenti al richiedente la protezione internazionale per l’approfondimento delle sue dichiarazioni, ovvero attivando il potere istruttorio officioso.

Il motivo è inammissibile perchè, lungi dal confrontarsi con la statuizione impugnata di non credibilità circa le ragioni della fuga, su cui non si sofferma affatto, sollecita un sindacato di fatto conforme alla personali aspettative del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente, criticando le modalità dell’ascolto e la decisione assunta, non ha tuttavia indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione internazionale, trascurando che il (OMISSIS) soffre di gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile, non solo perchè non è specifico – non avendo indicato le fonti che attesterebbero quanto sostenuto, in contrasto con quanto accertato dalla Corte anconetana, nè precisato se e in quale momento processuale le abbia sottoposte all’attenzione del giudice, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del suo Paese – ma anche perchè è diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la rilevanza dei fatti narrati dal richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine.

Privi di rilievo sono, infine, i precedenti di merito invocati, frutto della valutazione delle precipue ed autonome emergenze istruttorie connotanti i diversi e specifici casi.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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