Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11162 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30089-2011 proposto da:

C.A., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BRINDISI, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1279/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/06/2011 r.g.n. 888/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli odierni ricorrenti, dipendenti del Comune di Brindisi, avevano convenuto in giudizio quest’ultimo per chiederne la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto a percepire, a titolo di compenso per il lavoro prestato nell’ambito del progetto “(OMISSIS)”.

2. Avevano sostenuto che per tale progetto era stata stanziata la somma di Lire 115.000.000, da ripartirsi in parti uguali tra tutti i partecipanti al progetto; che il progetto era stato approvato con Delib. G.C. 28 dicembre 2001, n. 1077 e che pur essendo stato previsto in origine (nota in data 5.12.2001 del Capo Servizi Anziani) che avrebbe dovuto avere inizio il 5.12.2001 e terminare il 31.12.2001, ne era stata anticipata l’esecuzione al novembre 2001 (così ricorso per cassazione pg. 3, sentenza impugnata pg. 2).

3. Avevano lamentato che nel gennaio 2002 il Dirigente del settore Politiche Sociali sul rilievo, a loro dire non corrispondente al vero, che il progetto era iniziato in data successiva a quella originariamente prevista aveva, a loro dire, illegittimamente, chiesto la proroga del progetto sino al 31.1.2002 al fine di consentirne la partecipazione anche ai dipendenti che non avevano lavorato nè a novembre nè a dicembre del 2001; che, in conseguenza, la dedotta economia assunta come pari ad Euro 46.000.000 rispetto alla iniziale somma stanziata aveva comportato che ad essi ricorrenti era stata attribuita complessivamente la somma di Lire 69.000.000 in luogo di quella originariamente stanziata (Lire 115.000.000) e importi di poco superiori a coloro che avevano lavorato per soli diciassette giorni (così ricorso per cassazione pg. 4; sentenza impugnata pg. 3).

4. Il Comune di Brindisi, costituitosi, aveva eccepito la genericità del ricorso ed aveva dedotto che il lavoro straordinario prestato dai ricorrenti nel novembre 2001 era stato retribuito, che il progetto “(OMISSIS)” per essere stato approvato con copertura finanziaria solo con la Delib. G.C. 29 novembre 2001, n. 953 non avrebbe potuto avere inizio prima del dicembre del 2001; che avendo il ritardato avvio del progetto consentito la realizzazione di economie ne era stata disposta la proroga e che in conseguenza del rifiuto dei ricorrenti di partecipare alla prosecuzione del piano die lavori dopo il 13.1.2012 era stata consentita la partecipazione ad altri dipendenti comunali in attuazione del CCDI che all’art. 5 prevede l’obbligo del Dirigente di favorire la partecipazione di tutti i dipendenti alla partecipazione ai piani ed ai progetti (sentenza impugnata pg. 2).

5. Il Tribunale accolse il ricorso e dichiarò il diritto dei ricorrenti al pagamento della residua originariamente stanziata.

6. La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dagli odierni ricorrenti.

7. Essa ha rilevato che la rivendicazione dei lavoratori trovava fondamento (“causa petendi”) sull’assunto dell’avvenuto espletamento nel corso del mese di novembre dell’anno 2001 di prestazioni di lavoro oltre l’ordinario (normale) orario di lavoro in esecuzione del progetto “(OMISSIS)”.

8. Dopo avere esaminato il piano di lavoro trasmesso dal settore “Politiche Sociali” con la nota n. 8168 del 5.12.2001 e avere riportato nella sentenza i singoli eventi programmati per il mese di novembre del 2001, la Corte territoriale ha rilevato che i lavoratori si erano limitati a riferire di avere partecipato al progetto ed alla organizzazione della festa danzante “Auguri Sindaco” tenutasi il 17.11.2001, ma non avevano precisato se avevano partecipato o meno a tutte le altre attività previste dal Piano di lavoro, quali attività avessero espletato (il ricorso introduttivo nella pg. 7 conteneva mero riferimento alla manifestazione teatrale “la (OMISSIS)”), nè le ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario per organizzare la festa in onore del Sindaco e l’evento “La (OMISSIS)”, quest’ultimo svoltosi nel dicembre 2001 (in relazione al quale la documentazione acquisita agli atti dimostrava che erano intervenute le autorizzazioni per lo svolgimento del lavoro straordinario nel novembre 2001.

9. Ha richiamato, al riguardo, anche la deposizione resa dal teste Rubino, dirigente del Servizio Politiche Sociali, che aveva riferito che non tutte le attività indicate nel calendario del piano di lavoro per il mese di novembre 2001 erano state eseguite in tale mese ma solo alcune, le quali erano state finanziate con i fondi destinati al lavoro straordinario, come risultava da alcune autorizzazioni per l’effettuazione lavoro straordinario e dalle buste paga, perchè il progetto “(OMISSIS)” aveva trovato copertura finanziaria solo con la Delib. 29 novembre 2001, n. 953 ed era stato approvato con la deliberazione n. 1077 del 28.12.2001, nella quale era stata indicata la durata del progetto (5 dicembre- 31 dicembre 2001).

10. La Corte territoriale ha ritenuto che era risultato provato che solo la festa per il Sindaco era stata realizzata nel mese di novembre 2001 e che le altre attività erano state realizzate successivamente ovvero, all’esito della revisione del progetto e della sua proroga fino al 31.1.2002, sostituite da altre attività; che la reversale SIAE, indicando solo un periodo di riferimento (17.11.2001-30.12.2001) senza ulteriori specificazioni, doveva ritenersi riferita alla festa danzante per il Sindaco (tenuta il 17.11.2001).

11. Ha, conclusivamente, ritenuto che di tutte le attività previste nel Progetto “(OMISSIS)” l’unica realizzata nel mese di novembre 2001 come dedotto dagli stessi lavoratori fu la festa danzante in onore del Sindaco ed alcune prove per la manifestazione teatrale “La (OMISSIS)” per le quali erano stati impiegati i fondi destinati al lavoro straordinario, e che comunque non era stato allegato, prima che provato, lo specifico impegno lavorativo (in termini di ore e di attività) dedicato da ciascuno dei lavoratori al progetto “(OMISSIS)”.

12. Avverso detta sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da successiva memoria.

13. Il Comune di Brindisi è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

14. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale esattamente qualificato la domanda.

15. Asseriscono che con il ricorso di primo grado avevano domandato il riconoscimento del diritto ad ottenere all’integrazione delle somme liquidate in favore di essi ricorrenti in relazione al progetto denominato “(OMISSIS)”, realizzato in concomitanza con le festività natalizie dell’anno 2001 e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, il compenso per il lavoro prestato nel mese di novembre 2001 e per la realizzazione del progetto “(OMISSIS)”.

16. Sostengono che, una volta deliberata la durata del Progetto (5-31 dicembre 2001) e stanziata la somma di Lire 115.000.000, quest’ultima avrebbe dovuto essere ripartita interamente tra essi ricorrenti “poichè è pacifico che i ricorrenti hanno lavorato in questo periodo ed hanno diritto ad ottenere la liquidazione dell’importo del progetto” senza necessità di prova in ordine alla attività ed alla quantità di lavoro svolto. Invocano la Det. di liquidazione n. 103 del 2002 del Dirigente del settore R.U. per sostenere che in essa sarebbero contenuti “gli apporti di ogni singolo partecipante al piano, la relativa partecipazione e quant’altro necessario per esprimere il relativo giudizio propedeutico alla liquidazione”.

17. Addebitano alla sentenza vizio di contraddittorietà nella parte in cui la Corte territoriale, pur partendo dal presupposto (che assumono corretto) che il Piano aveva durata 531.12.2001, ha nondimeno posto a carico di essi ricorrenti l’onere di avere lavorato anche nel mese di novembre del 2001, e sostengono che in relazione a detto periodo di tempo essi ricorrenti non avrebbero dovuto dimostrare alcunchè.

18. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che nella memoria di primo grado il Comune non aveva contestato la partecipazione dei essi ricorrenti al piano di lavoro denominato “(OMISSIS)” ma solo che detto piano aveva avuto inizio in una data diversa da quella fissata. Invocano i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 761 del 2002.

19. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 10 del CCDI ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere al Corte territoriale esaminato l’eccezione di illegittimità del comportamento del Comune basato sul provvedimento del dirigente che aveva modificato con propria ordinanza la delibera della giunta e nella parte in cui non ha valutato che siffatto provvedimento era anche contrario a quanto previsto nel punto 19 dell’art. 10 del CCDI.

Esame dei motivi.

20. Il primo motivo è infondato.

21. Va, in primo luogo, precisato che l’interpretazione della domanda è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato, che deve riguardare l’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire (Cass.9011/2011, 14751/2007, 5491/2006, 118/2016).

22. Ebbene, come emerge da quanto rilevato nei punti 2 e 3 di questa sentenza, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la Corte territoriale, sulla scorta di argomentazioni puntuali, chiare e lineari, ha individuato il “thema decidendum” e le ragioni poste a fondamento delle pretese azionate (“causa petendi”) in piena coerenza con il tenore, inequivoco, delle argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non potendo le sole conclusioni, nelle quali è condensato il “petitum”, vale a dire il bene della vita richiesto, essere sufficiente da sè solo a individuare il fondamento della domanda. Va rilevato che nel caso in esame le conclusioni del ricorso introduttivo, quali riportate nel ricorso in esame, non riportano null’altro se non il riferimento alla partecipazione del progetto “(OMISSIS)”, che come emerge dalla lettura del ricorso stesso nei termini evidenziati nella sentenza impugnata era costituito dallo svolgimento di una serie di iniziative ludiche destinate a svolgersi nel novembre 2001.

23. Dalla correttezza della individuazione della “causa petendi” risulta evidente la infondatezza delle censure che addebitano alla sentenza omessa pronuncia, atteso che l’intera domanda è stata esaminata dalla Corte territoriale che l’ha rigettata sul rilievo dell’assenza della prova dell’avvenuto svolgimento di tutte le attività correlate alle iniziative inizialmente previste nel progetto, e che è stato ricostruito sulla scorta del esame preciso ed approfondito del piano di lavoro dell’iniziativa “(OMISSIS)” trasmesso dal Settore Politiche delle Politiche Sociali con la nota n. prot. 8168 del 5.12.2001 e recante l’indicazione di ciascun evento e delle correlate attività preparatorie e del giorno in cui ciascuna attività sarebbe stata effettuata.

24. La Corte territoriale ha accertato che, tra tutte le attività previste, solo quella relativa alla festa danzante “(OMISSIS) era risultato essere stata compiuta;

che era emerso che erano intervenute le autorizzazioni per il compimento di lavoro straordinario nel mese di novembre 2001 per l’organizzazione della festa in onore del sindaco e per le prove dell’ evento “La (OMISSIS)””; che le attività compiute nel mese di dicembre erano state, invece, successivamente alla proroga del progetto ed alla sua rivisitazione, retribuite con la ripartizione della somma di Lire 69.000.000.

25. Devono, pertanto, ritenersi prive di rilievo le prospettazioni difensive svolte in ordine al contenuto della Delib. 28 dicembre 2011, n. 1077 al periodo di durata del progetto (5.12.2001 31.12.2001), allo stanziamento dell’importo di Euro 115.000,00 perchè esse non infirmano la correttezza della ricostruzione della domanda e della sua “causa petendi” e nemmeno consentono di superare la accertata mancanza di allegazioni in merito allo svolgimento delle attività previste nel progetto. Va al riguardo evidenziato che ciò che i ricorrenti assumono essere pacifico (svolgimento di attività in eccedenza rispetto all’ordinario orario di lavoro), è stato escluso dalla Corte territoriale la quale ha rilevato che sul punto difettavano le allegazioni, prima che la prova.

26. Le doglianze formulate nel motivo in esame sono infondate in diritto nella parte in cui i ricorrenti assumono di avere diritto alla ripartizione dell’intero originario importo assegnato alle iniziative del progetto “(OMISSIS)” in ragione della sola approvazione del piano e indipendentemente dalla prova dello svolgimento delle attività di tutte le attività indicate nel progetto, non potendo certo il compenso per il lavoro straordinario essere attribuito in mancanza di prova della sua effettuazione e della quantità di prestazione effettivamente resa.

27. Esse sono inammissibili nella parte in cui, anche attraverso l’invocazione la determinazione di liquidazione n. 103 del 2002 del Dirigente del settore R.U. (il cui contenuto non riproducono nel ricorso, in contrasto con i principi ripetutamente affermati da questa Corte nelle sentenze (Cass., SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010 15808/2008, 12239/2007), mirano al riesame del merito e del materiale probatorio (Cass. SSU 24148/2013; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

28. Il secondo motivo è infondato.

29. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi più volte da questa Corte secondo cui la mancata contestazione da parte del convenuto può avere la conseguenza di rendere incontroverso il fatto costitutivo del diritto solo ove i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio, o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria). Va, invero, rammentata la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova; circolarità attestata dal combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall’art. 416 c.p.c., comma 3. (Cass. SS.UU. 76172002; Cass. 8720/2016, 3023/2016, 211353/2014, 8202/2005).

30. In applicazione dei richiamati principi, non è ravvisabile la dedotta violazione del principio di non contestazione perchè la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di allegazioni, oltrechè di prova, sullo specifico impegno lavorativo (in termini di ore e di attività) speso dagli odierni ricorrenti in relazione alle attività previste nel programma “(OMISSIS)” per il mese di novembre 2001 e avendo anche evidenziato che il Comune nel costituirsi nel giudizio di primo e di secondo grado aveva eccepito la genericità della domanda proprio sul rilievo della mancata indicazione delle attività assunte come compiute da ciascuno dei lavoratori.

31. Il quarto motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

32. La censura di omesso esame dell’eccezione di illegittimità della Delib. 28 dicembre 2001, n. 1077 se letta con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per vero non oggetto di richiamo nella rubrica), è infondata perchè la Corte territoriale ha implicitamente ritenuta la sua legittimità avendo fondato anche su di essa il suo “decisum”.

33. Se letta come denuncia di vizi motivazionali, essa è inammissibile in quanto il contenuto della delibera non è stato riprodotto nel ricorso, nei passi salienti e rilevanti. Al riguardo il Collegio ritiene di dare continuità ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (ex multis Cass. 19048/2016, 2966/2011).

34. La mancata riproduzione nel ricorso del contratto integrativo decentrato rende inammissibili le censure formulate con riguardo a quest’ultimo, di cui risulta riportato soltanto uno stralcio dell’art. 10. Va al riguardo richiamato il condivisibile principio giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui in tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo – che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (Cass. 5745/2014, 23177/2013, 192270/2011,8231/2011, 28859/2008).

35. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

36. La mancanza di attività difensiva del Comune, rimasto intimato, esonera dalla pronunzia sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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