Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11161 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato (giusta variazione di

domicilio

depositata il 6 luglio 2009) in Roma alla Via della Balduina n. 128

presso Cecchini Paola, insieme con gli avv. MARRA Antonio de

SCISCIOLO e Franco d’ACUNTO, che lo rappresentano e difendono in

forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/33/07 depositata il 17 luglio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Antonio MARRA de

SCISCIOLO, per il ricorrente, e dall’avv. Alessandro DE STEFANO

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), per l’Agenzia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FUZIO

Riccardo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, M. F. – premesso che: (1) aveva lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli dal primo ottobre 1971 sino al 20 dicembre 2002; (2) dal primo gennaio 1991, “in occasione della trasformazione del Banco di Napoli in società per azioni di diritto privato”, i dipendenti dello stesso erano stati iscritti “in una gestione speciale presso l’INPS” per cui “il fondo pensione gestito dal Banco si è.

trasformato in Fondo Integrativo di Previdenza” (FIP) , “avente la finalità di corrispondere la differenza tra la pensione INPS e quella spettante in virtù della normativa del Banco di Napoli” (“a tal fine” rimasta in vigore); (2) in conseguenza “I dipendenti in servizio al 31 dicembre 1990 e i già pensionati hanno acquisito il diritto a percepire due pensioni: una dall’INPS (A.G.O.) … ed una integrativa erogata dal F.I.P., per compensare la perdita sulla pensione INPS”; (3) “in vista dell’incorporazione del Banco di Napoli nel San Paolo Imi, nel luglio 2001 si è costituito”, “in prosecuzione dell’attività del vecchio F.I.P.”, “il F.P.C.P.B.N. …

costituito in due sezioni: alla sezione A sono stati iscritti … i dipendenti e i pensionati alla data di trasformazione del Banco in società per azioni, ossia al 31 dicembre 1990; … alla sezione B … solo i dipendenti assunti a partire dal primo gennaio 1991”; 4) “per sue convenienze di bilancio, il nuovo Fondo ha proposto e offerto a tutti gli iscritti alla sez. A il pagamento di un capitale forfetario una tantum (cd. zainetto), a fronte della cancellazione dal Fondo”; (5) avendo egli “accettato la proposta”, il Fondo gli aveva erogato una somma sulla quale aveva operato una “trattenuta alla fonte” a titolo di imposta sul reddito “pari al 30,22% del capitale erogato”; (6) ritenendo che “il capitale ricevuto rappresenta una fattispecie atipica, non rientrante in nessuna previsione normativa di natura fiscale”, aveva chiesto, “In via amministrativa”, il “rimborso dell’intera imposta pagata” e, “non avendo avuto risposta”, aveva “impugnato il silenzio rifiuto” chiedendo (a) “il rimborso dell’intera imposta pagata” o, “in via subordinata”, (b) “il rimborso della differenza d’imposta pagata e l’imposta calcolata con l’aliquota del 12,50%” sostenendo “l’applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 45 (già art. 42), comma 4 (T.U.I.R.)”, in forza di sei motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 58/33/07 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 17 luglio 2007) che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (154/30/05), di parziale accoglimento del suo ricorso (“tassazione del 12,50%”), emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano sull’assunto (riportato nella decisione di appello) che si trattava “di un semplice riparto di somme accantonate dal Banco di Napoli”, da “qualificare come distribuzione di ricchezza”.

Nel proprio controricorso l’Agenzia intimata instava per il rigetto del ricorso.

Il 29 dicembre 2009 il ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – ritenuto “incontestato che le somme in questione sono state corrisposte sia a ex dipendenti che ai dipendenti … in attuazione di una atipica fattispecie di riparto del Fondo di previdenza dell’Istituto Bancario, non potendo lo stesso fare fronte alle prestazioni per le quali era stato creato”; affermato che “il rimborso dell’imposta richiesta dal ricorrente è relativo proprio alla somma corrispostagli quale frutto di tale operazione” – ha accolto il gravame dell’Ufficio osservando che “la somma percepita …, la quale conserva per intero la sua natura e la sua funzione previdenziale, va qualificata, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 6, art. 48, comma 1, come reddito di lavoro dipendente” perchè “trova causa e ragione, immediata e diretta, nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal ricorrente con il banco di Napoli …, rapporto che resta condizione e presupposto della iscrizione alla particolare forma di previdenza … offerta proprio dal datore di lavoro”, per cui (1) non si può “condividere la tesi del ricorrente sulla assoluta intassabilità della somma” (tesi “che fa perno sulla asserita atipicità della causale dell’erogazione e sulla mancanza di espressa disposizione di legge che ne preveda e ne disciplini la imposizione tributaria”) e (2) “diviene consequenziale la legittimità della imposizione fiscale con l’applicazione agevolata della tassazione separata in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 48”.

2. Il M. censura tale decisione con sei motivi.

A. Con il primo il ricorrente – assunto che “sul punto centrale della causa”, relativo alla “definizione della natura giuridica del capitale tassato”, il giudice di appello “oscilla contraddittoriamente tra la natura previdenziale e quella di reddito di lavoro” – denunzia “violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4” nonchè “omessa e, in subordine, insufficiente e, illogica motivazione su punti decisivi” esponendo:

– “la natura previdenziale e quella di reddito di lavoro … sono entità diverse … soggette a diverse norme e diversi sistemi impositivi”;

– “la CTR ha omesso di considerare che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 non regola la determinazione dell’imposta a tassazione separata … ma precede e disciplina i redditi da … assoggettare a tassazione separata, fra i quali non è compreso il reddito di lavoro” e “non si è accorta che … la determinazione dell’imposta a tassazione separata sarebbe regolata dall’art. 19 cit. T.U.I.R.” la quale stabilisce, “tra l’altro”, che “le indennità di fine rapporto diverse dal TFR (e non il reddito di lavoro) vanno tassate al netto (cioè previa detrazione) dei contributi previdenziali obbligatori”.

Lo stesso ricorrente, quindi, eccepisce, la “formazione del giudicato interno su punto fondamentale del thema decidendi” (“l’Agenzia … ha riconosciuto”, sia pure “con il limite del 4% della retribuzione annua lorda del lavoratore dipendente”, “la deducibilità dei contributi”) e chiede a questa Corte (“quesito”) “se debba essere dichiarata nulla … la sentenza la cui motivazione risulti illogica perchè fondala su lesi contraddittorie e non dimostrate e non tenga conto del sia pure parziale riconoscimento, da parte del convenuto, delle ragioni dell’attore”.

B. Con il secondo motivo il contribuente – assunto avere il “legislatore fiscale … stabilito”, “in materia di compensi derivanti da rapporto di lavoro dipendente”, “una netta distinzione tra i compensi corrisposti in pendenza di contratto … e quelli corrisposti … a seguito della risoluzione del rapporto”; dedotto che “il concetto, la natura e, soprattutto, la fonte del reddito di lavoro dipendente sono definiti e disciplinati nell’art. 49, mentre l’art. 51 ne definisce soltanto il contenuto concreto e non concettuale” indicando “la misura e i limiti della tassabilità di ciò che l’art. 49 considera reddito di lavoro” – denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 49 e art. 51, comma 1, (già art. 46 e art. 48, comma 1), cit. T.U.I.R.” nonchè “omessa o, in subordine, insufficiente e, comunque, illogica motivazione” sostenendo che “il capitale” da lui ricevuto “non può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente” perchè “pagamento di un capitale una tantum”, effettuato da un “soggetto terzo” (non il datore di lavoro ma “un Fondo pensione”) “nell’ambito di un rapporto previdenziale” ed eseguito “in virtù di accordo bonario a contenuto transattivo” (“che è il vero ed unico titolo giuridico della erogazione stessa”), avente cioè “caratteristiche” che “non ricorrono nelle fattispecie per le quali” questa Corte “si è pronunziata con le sentenze n. 13274 … e n. 13275 del 2005 …

dichiarando la tassabilità D.P.R. N. 917, ex art. 51 di prestazioni una tantum relative a casi riguardanti ex dipendenti ISVEIMER” (per i quali “la prestazione è stata erogata dal datore di lavoro” e “il pagamento” della stessa “è stato imposto dal datore di lavoro ai dipendenti e pensionati”).

Il ricorrente conclude la doglianza col seguente “quesito”:

“se oggetto della disciplina di cui agli artt. 49 e 51, cit. T.U.I.R. sia ogni somma e valore corrisposti periodicamente al lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente e in relazione all’espletamento di una prestazione lavorativa, comprese le pensioni integrative, purchè corrisposte dal datore di lavoro utilizzando risorse proprie o di un fondo aziendale interno e, con esclusione, pertanto, delle prestazioni una tantum corrisposte al pensionato da un tondo Pensione istituito ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993 nell’ambito di un rapporto previdenziale, essendo, come tale, un soggetto terzo, diverso ed ulteriore rispetto al datore di lavoro”.

C. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50 (già art. 47), comma 1, lett. h-bis)” nonchè “omessa o, in subordine, insufficiente motivazione circa un punto decisivo” adducendo che “il capitale” da lui ricevuto “non può essere inquadrato nella previsione” di detta norma perchè “le prestazioni oggetto” della stessa “sono quelle che i Fondi Pensione sono abilitati ad erogare ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 194, art. 7, comma 6, lett. a)”, ovverosia solo le “anticipazioni pari, al massimo, al 50% del capitale maturato e non l’intero capitale maturato, come avvenuto nel … caso”.

A conclusione il ricorrente formula il “quesito” “se il pagamento di un capitale una tantum, determinato forfetariamente e corrisposto da un Fondo Pensione a saldo e stralcio in virtù di un accordo bonario, non costituisce prestazione pensionistica ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. h bis) essendo oggetto i questa norma le “anticipazioni ” di importo non superiore al 50% del capitale maturato”.

D. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (già art. 16), comma 1, lett. a)” nonchè “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo” adducendo che tale articolo non “può essere invocata nella specie” perchè “il capitale incassato” non ha “nulla a che vedere” con i “redditi in esso contemplati” in quanto:

– “la capitalizzazione delle pensioni integrative degli ex dipendenti delle ex banche di diritto pubblico … è ancora vietata dalla L. 21 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 2”, come confermato con la citata sentenza n. 13274 del 2005 di questa Corte;

– “nel … caso, non è applicabile l’art. 17, comma 1, lett. a) …

perchè non ricorre il presupposto … della erogazione del capitale in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro” (in quanto “l’offerta è stata fatta dal Fondo anche ai percettori di pensione di reversibilità e ai dipendenti ancora in servizio per i quali non è possibile presupporre alcun rapporto da estinguere”);

– “la fattispecie … consiste nel pagamento di un capita le determinato forfetariamente a saldo e stralcio, in virtù di uno specifico contratto, che è l’unico titolo giuridico del pagamento stesso”.

A conclusione il ricorrente – il quale ribadisce essersi “in presenza di un caso anomalo di attribuzione patrimoniale e non reddituale, come tale non assoggettabile a nessuna tassazione” – formula il “quesito” il pagamento di un capitale una tantum, determinato forfetariamente e corrisposto da un Fondo Pensione a saldo e stralcio in virtù di un accordo bonario, con rinunzia del ricevente ad ogni diritto, ragione e azione anche non correlati all’erogazione del capitale, non costituisca capitalizzazione del reddito di pensione, che, oltre ad essere vietala dalla L. n. 449 del 1997, per essere tale deve corrispondere ad un preciso calcolo attuariale; nè possa farsi rientrare nella categoria delle “altre indennità e somme” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), cit. T.U.I.R., non essendo il pagamento collegabile funzionalmente alla risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto, se ne deve dichiarare la non tassabilità, non rientrando la fattispecie in nessuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6, detto D.P.R.”.

E. Con il quinto motivo il contribuente – “ammesso per mera ipotesi … che il capitale corrisposto gli possa farsi rientrare nella previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. a) come ritenuto dal Fondo erogatore, ovvero, alternativamente, nella previsione dell’art. 49 e art. 51, comma 1, come ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale” – denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2, art. 51, comma 2 e art. 52, comma 1, lett. d) già art. 17, comma 2, art. 48, comma 2 e art. 48 bis, comma 1, lett. d)” nonchè “insufficiente motivazione su punto decisivo” affermando esser “certo che, nell’un caso e nell’altro, la tassazione subita … è illegittima” perchè eseguita “in violazione” (1) “del D.P.R. n. 917, art. 19, comma 2” “al quale si deve far capo per determinare l’imposta a tassazione separata prevista per le indennità una tantum rientranti nella previsione dell’art. 17, comma 1, lett. a)” e (2) “dell’art. 51, comma 2, stesso D.P.R.” “al quale si deve ricorrere per determinare l’imposta a tassazione ordinaria per i redditi rientranti nella previsione dell’art. 49 e art. 51, comma 1” in quanto nel caso “il Fondo erogatore della prestazione … ha confessato di aver tassato l’intero capitale” (“sua nota in data 3 marzo 2002”) mentre a) per “l’art. 19, comma 2 … le indennità di fine rapporto e quelle ad esso assimilate vanno tassate al netto dei contributi previdenziali obbligatori dovuti per legge” e (b) secondo l'”art. 51, comma 2 …

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” (nel caso “si tratta di contributi obbligatori per legge, atteso che l’esclusione dell’assicurazione generale obbligatoria … non esonerava … dalla contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali che è obbligatoria per tutti i dipendenti, pubblici e privati”).

Secondo il ricorrente, quindi, “la tassazione eseguita … va annullata” perchè egli “ha dato prova nel giudizio di merito dell’avvenuta contribuzione con trattenute sistematiche sulla retribuzione percepita durante la sua vita lavorativa” e, “ove … si ritenesse tassabile la prestazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, considerando il capitale ricevuto … provento sostitutivo della pregressa pensione integrativa mensile”, “per non avere il Fondo preventivamente abbattuto il capitale imponibile di una quota pari al 12,50% dell’intero, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d), stesso D.P.R.”.

In conclusione il ricorrente chiede a questa Corte di “pronunziarsi” su questo “quesito”:

“se sia nulla l’imposta sulle indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. a) sui redditi di cui agli artt. 49 e 51 stesso D.P.R., qualora dal capitale imponibile non venga dedotto l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, come stabilito dal cit. D.P.R. n. 917, art. 19, comma 2 e art. 51, comma 2 dando atto, in ogni caso, che sulla mancata deduzione, nella specie, dei contributi in questione si è formato il giudicato”.

F. Con il sesto (ultimo) motivo il ricorrente, denunzia “in via strettamente subordinata”, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 4 (art. 42 al momento del prelievo)” oltre che “omessa ovvero insufficiente motivazione su punto decisivo” sostenendo che la “somma una tantum” da lui ricevuta, ove considerata “alla stregua di una prestazione pensionistica erogata in forma di capitale da un Fondo operante ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124”, in quanto “sommatoria dei contributi accantonati e della relativa rendita”, dovrebbe essere tassata in base a detta norma, per la quale i “redditi di capitale sono tassati con aliquota del 12,50%, giusta quanto stabilisce la L. n. 482 del 1985, art. 6”, tenuto conto che l’inapplicabilità “alle prestazioni erogate informa di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1992, n. 124” disposta da tale norma riguarda “solo ed esclusivamente le prestazioni erogate in favore dei nuovi iscritti ai Fondi” (cioè gli iscritti “successivamente al 28 aprile 1993”), come “ha stabilito …

il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, che, con riferimento alla disciplina in questione, ha introdotto la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti ai Fondi”: “se il legislatore si è dato carico di questa distinzione, attraverso una norma transitoria, l’interprete è obbligato a tenerne conto”. Il ricorrente osserva, ancora:

– il “D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252” (il cui art. 11, comma 6, “ha fissato l’aliquota da applicare sulle liquidazioni delle prestazioni pensionistiche erogata sotto forma di capitale in misura oscillante tra il 9% e il 15%”) “rappresenta la migliore conferma” della sua “tesi” perchè “conferma la linea di tendenza del legislatore di prevedere aliquote privilegiate per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale”;

– “nè il D.P.R. n. 917, art. 45, comma 4 nè il D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 nè la Legge di Conversione n. 30 del 1997, pongono il problema del tipo di gestione adottato dai Fondi, ma si limitano a fare riferimento alle attività di previdenza complementare gestita ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993” per cui “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

In sintesi (“quesito”) il ricorrente chiede:

“se il pagamento di un capitale a saldo e stralcio da parte di un Fondo Pensione quale contropartita della cancellazione del beneficiario dal Fondo medesimo, semprechè il beneficiario risulti iscritto al Fondo in epoca antecedente al 28 aprile 1993, data questa di riordino legislativo della previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993 e semprechè detto capitale risulti costituito in parte dei contributi accantonati negli anni dai lavoratori dipendenti e dal datore di lavoro e in parte dalla rendita degli stessi contributi, sia soggetto alla tassazione con aliquota del 12,50 % ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 4 … e del D.L. n. 559 del 1996, art. 1, comma 5 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30”.

3. Il ricorso – in consonanza, peraltro, ed in sostanziale conformità con le statuizioni nelle more depositate da questa sezione sul tema (Cass., trib., 20 gennaio 2010 n. 868 e 10 febbraio 2010 n. 2921) – deve essere respinto perchè infondato.

A. La prima censura denunzia, nella sostanza, un vizio privo di qualsivoglia rilevanza, comunque non idoneo a determinare la (chiesta) cassazione della sentenza impugnata, atteso che la pretesa contraddittorieta e/o illogicità investirebbe, giusta quanto espone lo stesso ricorrente, soltanto la individuazione della norma effettivamente regolatrice della fattispecie concreta.

In tale ipotesi, però, in ossequio al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4 (come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12) – per il quale “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto” – questa Corte, una volta riscontrata la rispondenza “a diritto” del dispositivo adottato nella sentenza impugnata, non può procedere alla cassazione di quest’ultima in quanto il positivo riscontro di detta conformità consente soltanto di correggere la “motivazione” della stessa.

Il vizio denunziato, peraltro, non potrebbe portare alla cassazione della decisione gravata che ne fosse affetta neppure in ipotesi di riscontrata non rispondenza del suo dispositivo “al diritto” atteso che l’ultimo inciso del medesimo art. 384, comma 2 impone a questo giudice di legittimità di decidere “la causa nel merito” tutte le volte che “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”, “accertamenti”, di norma, non necessari quando la controversia involge esclusivamente (come nel caso) questioni di diritto.

B. La complessiva tesi sviluppata dal ricorrente negli ulteriori tre motivi di ricorso – secondo cui, in sintesi, si è “in presenza di un caso anomalo di attribuzione patrimoniale e non reddituale”, “come tale non assoggettatile a nessuna tassazione” – non ha pregio giuridico.

B.1. Per il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2, lett. a (numerazione originaria; testo, applicabile alla specie ratione temporis, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), art. 1 infatti, “costituiscono … redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”;

conseguentemente, ai fini della qualificazione di un reddito come “lavoro dipendente”, non è necessaria alcuna “dipendenza” diretta ed immediata con (la cessazione di) un rapporto di lavoro, essendo sufficiente che ricorrano i presupposti (nel caso incontestati) per aver diritto a fruire, in forza di pregresso rapporto di lavoro dipendente, di un trattamento pensionistico di qualsiasi “genere”, quindi anche (come nella specie) integrativo di quello legale obbligatorio.

L’art. 13, comma 7 (come “sostituito” con la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, poi, ha “inserito”, “dopo la lettera h)” del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, il comma “h-bis)” per il quale “le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124”, fiscalmente sono “assimilate” ai “redditi di lavoro dipendente”.

In forza,” del comma 2 (modificato dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 1 convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133) dell’art. 6 dello stesso D.P.R., inoltre ed in via generale, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti”.

B.2. Nel caso la natura “sostitutiva” degli altrimenti dovuti redditi (ratei) di pensione, rivestita dal “provento” conseguito dal ricorrente, è indiscutibile, avendo questi esposto, nel ricorso per cassazione, esser quella erogazione effetto dell’accettazione, da parte sua, della “proposta” avanzata dal Fondo debitore della pensione, di corrispondere “un capitale forfetario una tantum (cd.

zainetto), a fronte della sua rinuncia alla pensione integrativa”.

Da tale pacifico elemento fattuale discende, univocamente, che – come rettamente statuito dal giudice a quo – il “capitale forfetario una tantum (cd. zainetto)” ricevuto costituisce, per ovvia conseguenza, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il ricorrente ha rinunciato atteso che le parti (Fondo e pensionato) hanno voluto ed attuato uno scambio sinallagmatico proprio tra il diritto a percepire (comunque sempre spettante in ipotesi di mancata accettazione della proposta da parte del pensionato cfr. memoria depositata: “Il Fondo è ancora vivo e sono varie migliaia i pensionati … che non hanno accettatala proposta, mentre sono appena quattrocento quelli che l’hanno accettata”) la pensione dovuta dal Fondo per il futuro (quindi un diritto costituente fonte di un reddito avente certamente natura di “reddito di lavoro”) in cambio del capitale detto, al quale, pertanto, in forza della citata disposizione dell’art. 6, deve essere riconosciuta la stessa “categoria” reddituale (“reddito di lavoro dipendente”) del diritto rinunciato, siccome sostitutivo di un reddito di tal categoria.

Dall’esegesi che precede, quindi, risulta che non vi è nessuna contraddizione, nè giuridica nè logica, nella qualificazione fiscale, adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, della somma “sostitutiva” versata dal Fondo al ricorrente quale “reddito di lavoro dipendente”.

B.3. La ritenuta natura non viene scalfita dagli elementi evidenziati dal ricorrente in quanto gli stessi, singolarmente e/o complessivamente considerati, non sono idonei a rompere (od anche, solo affievolire) il nesso sinallagmatico indicato perchè il capitale una tantum assoggettato a tassazione:

– a prescindere dalla irrilevanza del fatto – dovendosi aver riguardo sempre e solo alla causa giuridica dell’obbligazione: è indubitabile, infatti, che abbiano natura fiscale di reddito di lavoro dipendente, come tali assoggettate alla corrispondente tassazione, le pensioni erogate dall’INPS, gestore dell’assicurazione generale obbligatoria, in favore dei lavoratori già dipendenti di soggetti privati, terzi rispetto ad esso INPS, obbligato ex lege a detta erogazione in forza dei contributi versati dal lavoratore e dal detto datore di lavoro, comunque non è stato per nulla erogato da un “soggetto terzo” ma dallo stesso Fondo debitore della prestazione pensionistica integrativa rinunciata, ovverosia dal debitore del corrispondente “reddito di lavoro dipendente”; nessun diverso avviso, in proposito, si ricava dalla sentenza primo febbraio 1997 n. 974 delle sezioni unite di questa Corte (citata dal contribuente nelle memorie depositate) attesa l’assoluta estraneità al principio in essa affermato (siccome concernente, propriamente, soltanto la “natura retributiva” o meno della prestazione pensionistica pattizia reclamata da un ex dipendente) di qualsivoglia profilo incidente, anche indirettamente, sulla natura fiscale di quella prestazione;

– è frutto solo di un “accordo” – che, peraltro, non può ritenersi effettivamente “transattivo” per carenza delle condizioni richieste dall’art. 1965 cod. civ., privo di qualsivoglia effetto novativo dell’obbligo avente ad oggetto la (originaria) prestazione detta;

– l’eventuale inferiorità della somma una tantum ricevuta, rispetto a quella che (si assume) sarebbe spettata in base alla “capitalizzazione” tecnico-attuariale dell’assegno di pensione integrativa, rappresenta unicamente il “costo” (liberamente convenuto, quand’anche per mera accettazione della proposta, tra le parti) dell’accordo sostitutivo della (altrimenti dovuta) prestazione periodica, nella determinazione del quale “costo” entra, di necessità economica, pure la “natura incerta ed aleatoria delle mensilità non percette” alla quale, di conseguenza, vanamente il ricorrente attribuisce la forza di elidere il sinallagma detto;

– l’unicità dell’erogazione del “capitale”, siccome in luogo di quella periodica, rappresenta, poi, soltanto una (lecita) convenzionale modifica delle modalità di adempimento dell’obbligazione pensionistica e costituisce sempre fonte, essa stessa, di quel trapasso di ricchezza dal Fondo debitore al pensionato che la a, fu norma, attesa la medesimità della causa debendi, impone di considerare reddito “di lavoro dipendente” perchè quell’erogazione è stata voluta e prestata unicamente per sostituire integralmente (l’obbligo di corrispondere) quel reddito periodico.

Del pari irrilevante è, come ovvio, la circostanza che la stessa offerta sia stata proposta anche ai “percettori, di pensione di reversibilità” ed ai “dipendenti in servizio”: la “reversibilità” della pensione, infatti, non attribuisce all’erogazione pensionistica periodica natura fiscale diversa da quella propria, reddituale di “lavoro dipendente”; l’offerta ai dipendenti in servizio, poi, vale sempre e comunque a modificare, anche per questi, le modalità di adempimento della (futura) obbligazione concernente la prestazione della pensione (diretta e/o di reversibilità) avente la medesima natura reddituale.

Nessun conforto, infine, deriva alla tesi del ricorrente dalla (come dallo stesso definita) “significativa giurisprudenza” di questa Corte – Cass., trib., 2 febbraio 2001 n. 1467 resa, però, sul diverso tema delle somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento, ritenute assoggettabili ad IRPEF ove destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi di lavoro); Cass. 1, 12 ottobre 1999, n. 11437 (che per prima ha fissato il principio secondo cui “l’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4 (e, successivamente, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 ai sensi dell’art. 5, comma 8 della Legge stessa), non è qualificabile come “reddito” imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 47 comma 1 lett. f (e, successivamente, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. i)”); Cass., trib., 22 novembre 2002 n. 164 62 (“nell’ordinanza n. 383 pronunciata in data … 6 dicembre 2001 … neppure il giudice delle leggi … dubita, dell’esattezza dell’interpretazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, lett. g), (che, al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. “e”, limita la deducibilità in questione ai soli “assegni periodici”); Cass., trib., 6 novembre 2006 n. 23659 (“Non vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo surriportato a cui va data piena continuità”) – sulla non soggezione “ad imposizione IRPEF della corresponsione di una somma una tantum in luogo dell’assegno mensile in favore del coniuge beneficiario divorziato”, dallo stesso ricordata, atteso che (come chiarito dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza del 6 dicembre 2001 n. 383, pure citata dal contribuente) la detta sottrazione all’imposizione non deriva dalla natura non reddituale (o sostitutiva di quella reddituale propria dell’assegno periodico scambiato con l’erogazione una tantum) ma da una precisa scelta legislativa (che nel caso manca del tutto), giudicata “non irragionevole” dalla Corte delle leggi anche nella considerazione (ai fini dell’art. 53 Cost.) che detta corresponsione (diversamente da quella oggetto di questa controversia) rappresenta comunque la “conseguenza di un assetto complessivo degli interessi”, anche “personali e familiari” (del tutto non ipotizzabili nel caso), quindi non solo “patrimoniali”, degli ex coniugi, peraltro “non direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel periodo di imposta”.

C. L’inapplicabilità (“non trovano applicazione”) delle “disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale” ai “trattamenti” pensionistici “da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a carico”, tra altre, “delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonchè … di quelle previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124” – sancita dal dell’art. 59, comma 2 (recante “disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità”) della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed invocata nel terzo motivo di ricorso, di poi, intuitivamente, non riveste nessuna influenza sulla illustrata e ritenuta natura fiscale dell’erogazione in questione perchè tale norma, siccome regolamenta solo la (eventuale) “trasformazione” detta, non ha nessun riflesso sulla qualificazione fiscale del concreto emolumento erogato al ricorrente.

L’eventuale contrasto della sua erogazione con tale inapplicabilità (giusta il principio affermato da questa sezione nella sentenza 20 giugno 2005 n. 13274, richiamata dal ricorrente, ribadito nella successiva 2 aprile 2007 n. 8200), peraltro, potrebbe incidere solo sul(la validità ed efficacia del) rapporto negoziale intervenuto tra le parti private (Fondo, da un lato, e pensionato/pensionando/superstite, dall’altro) perchè fiscalmente, se e finchè detto rapporto negoziale non sia posto nel nulla (con effetti ex tunc), permane immutato il trasferimento di ricchezza, prodotto dallo stesso, con la sostituzione (in via definitiva) di un reddito da considerare certamente di lavoro dipendente (siccome derivante da pensione, quand’anche integrativa, assimilata) con la erogazione di una somma “una tantum”, alla quale, l’art. 6, comma 2, cit. T.U.I.R. impone sia attribuita la stessa natura del reddito (pensione) sostituito.

D. Con gli ultimi due motivi di ricorso – peraltro anch’essi giuridicamente infondati – vengono denunziati vizi concernenti vere e proprie “domande” delle quali va rilevata (dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo cui questa Corte “cassa senza rinvio … in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”) l’inammissibilità per inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile sulle specifiche questioni dalle stesse supposte.

D.1. Il processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e l’anteriore previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in ordine al quale si veda Cass., 1, 18 giugno 1988 n. 4178) – come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza 7 aprile 2006 n. 144) e, di recente, con la sentenza 23 dicembre 2009 n. 27209 anche dalle sezioni unite, già reiterata-mente affermato da questa sezione (Cass., trib.: 3 agosto 2007 n. 17119; 2 aprile 2007 n. 8182 e le decisioni in queste ricordate), infatti, “è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con V atto impugnato” – al quale la lett. g) dell’art. 19 equipara anche il “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti” – “alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (v. tra le altre Cass. n. 9754 del 2003; n. 15317 del 2002 e n. 4334 del 2002)”, ed “in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite”: “la tutela del contribuente”, quindi (Cass., un., 20 novembre 2007 n. 24011), giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 (sia in base al testo originario che a quello novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12), si attua “mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell’amministrazione finanziaria ovvero avverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate”.

“La proposizione di un’azione di accertamento” innanzi al giudice tributario (“pur essendo considerata estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l’impugnazione di specifici atti”), inoltre (Cass., un., 27 settembre 2006 n. 20889), “non da luogo ad un’ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto ad un’impropunibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell’oggetto della domanda”.

Nel caso, lo stesso ricorrente riferisce di aver chiesto:

(1) “in via amministrativa”, “il rimborso dell’intera imposta pagata” (patitimi) sostenendo (causa petendi) che “il capitale ricevuto rappresenta una fattispecie atipica, non rientrante in nessuna previsione normativa di natura fiscale”;

(2) “con ricorso alla C.T.P.”, (a) il “.rimborso dell’intera imposta pagata” (petitum) per le ragioni causa petendi) dette e, “in via subordinata”, (b) “il rimborso della differenza tra l’imposta pagata e l’imposta calcolata con aliquota del 12,50%” (petitumj “sostenendo” (causa petendi) “l’applicabilità dell’art. 45 (già art. 42), comma 4 cit. T.U.I.R.”.

Nel ricorso per cassazione, inoltre, il ricorrente non accenna neppure alla proposizione, nemmeno nel ricorso di primo grado, di altre ragioni (causae petendi) a fondamento della richiesta diversa (petitum) di un rimborso parziale dell’imposta versata.

Da tali elementi discende che il silenzio rifiuto impugnato si è formato unicamente sull’istanza, avanzata in via amministrativa, avente ad oggetto il “rimborso dell’intera imposta pagata” per la ragione (causa petendi) ivi addotta “il capitale ricevuto rappresenta una fattispecie atipica, non rientrante in nessuna previsione normativa di natura fiscale”) e non pure per altre ragioni ovvero per domande di rimborso parziale, differenti da quella.

D.2. L’anticipata infondatezza del quarto motivo di doglianza, peraltro, discende, in particolare, dalla carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) del ricorrente a sostenere la (assunta) erroneità dell’applicazione (operata, nel caso, dal Fondo sostituto d’imposta) del criterio della “tassazione separata” prevista dall’art. 16 (oggi art. 17) cit. T.U.I.R. perchè siffatta modalità di tassazione è certamente più favorevole di quella ordinaria (se) applicabile in vece e, comunque, detta (eventuale) erroneità – finchè non lede (e tanto non è stato neppure adombrato) il diritto (costituzionalmente garantito dall’art. 53 Cost.) del contribuente a non essere sottoposto ad una imposizione tributaria superiore a quella prevista dalla legge – non determina affatto la intassabilità dell’emolumento ricevuto perchè estrinseco a questo.

L’ampia previsione dell’inciso “somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni” contenuto nell’art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. a), cit. T.U.I.R. (regolante appunto le ipotesi in cui “l’imposta si applica separatamente”), peraltro, consente comunque di comprendere nella norma l’erogazione in questione avendo questa sicuramente ad oggetto (come la “capitalizzazione” considerata dalla stessa) la sostituzione di una “pensione” (quand’anche integrativa o complementare) periodica con un “capitale” (lato sensu) corrisposto, in unica soluzione, in espressa sostituzione di quella.

Nelle memorie depositate il ricorrente reitera la tesi (così dallo stesso sintetizzata) secondo cui “nel sistema della legge, per i capitali erogati dai Fondi Pensione, è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti”: “per questi ultimi, i capitali sono stati soggetti a tassazione separata dal 1999 (D.Lgs. 124, art. 3, comma 9), sino al 2005”; “in virtù del D.Lgs. n. 252 del 2005, sono stati sottratti alla tassazione separata e … ora sottoposti ad una aliquota media del 12% (art. 11, comma 6, D.Lgs. cit.)”; “invece, i capitali erogati, ai vecchi iscritti sono stati sottratti alla tassazione separata nel 1996 (D.L. n. 669 del 1996” per cui (si sostiene) “ormai, nuovi e vecchi iscritti sono tassati con l’aliquota media del 12% uniformemente e senza condizioni di sorta”.

La tesi è priva di pregio perchè, a parte altre possibili considerazioni, (1) il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 la cui “disposizione” (insieme con “quella contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3,”, per l'”allegato unico” alla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) che ha “sostituito” l’art. 1, comma 1 del D.L., deve “intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensioni-stiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993” – è stato espressamente abrogato (insieme con il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 3, commi 1, 2, 5, 6, 10, 11 e 12) e, quindi, non era più in vigore al momento del prelievo fiscale, e (2) è inapplicabile al caso (ex art. 11, comma 1, inciso iniziale, delle disposizioni sulla legge in generale premesse al vigente codice civile: “la legge non dispone che per l’avvenire”), per la sua posteriorità rispetto al momento detto, la norma dettata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6, (“disciplina delle forme pensionistiche complementari”) – priva, peraltro di qualsivoglia valenza interpretativa – per i cui vari periodi grammaticali:

– “le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il toro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta”;

– “le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quinquies), art. 44 del cit. T.U.I.R., e successive modificazioni, se determinabili”;

– “sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”;

– “nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui ai periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti”;

– “la forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili”.

D.3. In ordine, poi, alla (pretesa erroneità della) determinazione della base imponibile, va, in primo luogo, evidenziato che vanamente il ricorrente invoca la previsione dell’art. 48 (ora art. 51), comma 2, lett. a), del cit. T.U.I.R. – per la quale “non concorrono a formare il reddito … i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” – perchè dalla necessaria correlazione della stessa con la norma (dalla medesima specificata) contenuta nel comma 1 (il quale dispone, in via generale, che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nei periodo di imposta … in relazione al rapporto di lavoro”) si ricava che i “contributi previdenziali e assistenziali” che “non concorrono a formare il reddito” sono soltanto quelli “versati”, “in ottemperanza a disposizioni di legge”, sulle “somme” e sui “valori in genere” corrisposti ” nel periodo di imposta … in relazione al rapporto di lavoro”, quindi, non già i “contributi previdenziali e assistenziali” versati, come nel caso, per altre “somme” e/o altri “valori” percepiti in precedenza ma esclusivamente quelli che specifiche “disposizioni di legge” obbligano a versare sulla somma (o sul valore) da assoggettare a tassazione: in conseguenza il ricorrente – il quale ancora nelle memorie depositate espone che “il capitale incassato … era costituito in larga misura dai contributi versati” da lui “sulla retribuzione annua lorda e … sulle indennità direttive percepite” negli “anni di servizio prestato alle dipendenze del Banco”, con ciò confermando il suo riferimento esclusivo ai contributi versati per gli emolumenti “retributivi” percepiti in costanza di rapporto – avrebbe dovuto (dedurre e, soprattutto) dimostrare, non già che il Fondo erogatore ha sottoposto a tassazione l’intero “capitale una tantum” erogatogli ma che su tale capitale, per “disposizione di legge”, siano stati “versati” dei “contributi previdenziali e assistenziali” assoggettati anch’essi a prelievo fiscale.

Inutilmente, di poi ed ancora, il ricorrente sostiene che l’importo effettivamente tassabile è dato dall’87,50% di quello totale ricevuto adducendo che, ai fini di determinare la base imponibile assoggettabile a tassazione, detto importo, ai sensi dell’art. 52, cit. T.U.I.R., doveva essere abbattuta del 12,50%: un abbattimento del genere, infatti, non era più previsto al momento (fiscalmente rilevante) della corresponsione del “capitale una tantum” in questione.

La “determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” (rubrica della norma) di cui all’art. 57 (numerazione in vigore dal primo gennaio 2004 ai sensi del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), art. 2, comma 3, TUIR, invero, inizialmente, era contenuta nell’art. 48 bis del medesimo T.U.I.R. inserito (con effetto dal primo gennaio 1998) dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4 e la sua lett. d) (testo originario) disponeva: “per le prestazioni periodiche indicate all’art. 47, comma 1, lett. h-bis)” (ovverosia “le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 …”) “non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48 e le stesse costituiscono reddito per il 87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto”.

Siffatto dettato normativo è stato reiteratamente modificato: in particolare, per quanto rileva ai fini del decidere, dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f), (avente effetto dal primo gennaio 2001 e rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2003, essendo stato soppresso dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1 a decorrere dal primo gennaio 2004) il quale ha espressamente sostituito la lett. d) dell’art. 48 bis, comma 1, con le “seguenti” due lettere:

– “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili”;

– “d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1 erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili”.

Dal primo gennaio 20 01, quindi, “le prestazioni pensionasti – che di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica … si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili” (ovverosia per concreti e, se specificamente “determinabili”, elementi di fatto la cui ricorrenza nel caso non è stata neppure adombrata) e non già solo sull'”87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto”, come sostenuto dal ricorrente sulla scorta dell’originario testo normativo non più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale, perchè sostituito dal testo innanzi riprodotto.

D.4. L’infondatezza dell’ultimo motivo di gravame, infine, discende naturaliter dalla innanzi accertata natura di reddito di lavoro dipendente propria del “capitale una tantum” assoggettato a tassazione: tale natura, infatti, ontologicamente, esclude che allo stesso “capitale” possa essere riconosciuta quella (diversa) di reddito di capitale e, quindi, che l’erogazione debba essere tassata con l’aliquota del 12,50% prevista per redditi di tal natura.

4. La novità delle questioni affrontate consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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