Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11160 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9756/2019 proposto da:

O.G., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2042/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

O.G., nato in Nigeria, propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per paura di essere ucciso dallo zio per questioni ereditarie.

La Corte anconetana ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla Nigeria erano da ascriversi a vicende di carattere privato, per le quali il richiedente avrebbe potuto ottenere tutela dalle autorità statali, ove vi si fosse rivolto.

Ha, quindi, escluso, stante il carattere privato dei fatti narrati, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14, lett. c) della stessa legge, non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti (sito Amnesty International 1016/2017; Report UNHCR) – una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, lamentando che il giudice del merito avrebbe dovuto ricorrere all’attivazione del potere di ufficio di integrazione probatoria e, quindi, verificare se la situazione di esposizione a pericolo sia effettivamente sussistente.

1.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C); ha sostenuto che in Nigeria vi sono disordini ed attentati e si è doluto che la Corte di appello non abbia compiuto una puntuale valutazione del rischio; infine, ha invocato l’applicazione del principio di non refoulement.

1.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in merito al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. Il primo motivo va dichiarato inammissibile perchè la doglianza risulta essere assolutamente generica quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali e quando siano state introdotte nel giudizio di merito le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019; Cass. n. 30105 del 21/11/2018).

Non risulta che il ricorrente abbia nemmeno dedotto di essersi rivolto inutilmente alle autorità per denunciare la condotta dello zio e sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito.

2.2. Alla medesima conclusione si perviene, per analoghe ragioni, con riferimento al secondo motivo in quanto – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella intestazione del motivo – nella sostanza le censure proposte sì risolvono nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione della situazione politico/sociale in Nigeria, sulla cui base sono state respinte le domande di protezione sussidiaria.

Infine la censura afferente alla violazione del principio non refuolement è inammissibile perchè muove una critica di principio e generica volta a superare la valutazione della situazione personale, da ascriversi a vicende private, e generale della condizione paese, che, seppur critica, risulta in via di attenuazione. A fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte, volte a sollecitare una nuova valutazione nel merito della domanda.

2.3. Anche la censura proposta in tema di protezione umanitaria è inammissibile.

Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che ne giustifica il riconoscimento deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti; orbene, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza di personali condizioni di vulnerabilità, considerato che in assenza di integrazione sociale del ricorrente in Italia – di cui non emerge nemmeno la tempestiva deduzione -, non è possibile procedere al riconoscimento della protezione umanitaria.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida on Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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