Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1116 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9341-2019 proposto da:

G.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

CASTROGIOVANNI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Presidente del

Consiglio e dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5981/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. G.G. e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite nel periodo compreso tra l’anno accademico 1983-1984 e l’anno accademico 1990-1991.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso il Dott. G.G. e gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della Dir. n. 362/75, della Dir. n. 363/75, della Dir. n. 76/82, della Dir. n. 16/93, della Dir. n. 36/05, dell’art. 2935 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e della L. 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal (OMISSIS).

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1).

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della Dir. n. 75/362/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal (OMISSIS), data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Da tale giurisprudenza, più volte confermata da numerose pronunce, il Collegio non ritiene di doversi discostare.

Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data (OMISSIS), ha ritenuto correttamente che il diritto degli odierni ricorrenti fosse prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.500, più spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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