Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1116 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1116 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 31910-2007 proposto da:
INA

ASSITALIA

Assicurazioni

(gia’

S.P.A.

Assitalia

S.P.A.)

d’Italia

00885351007,

Le
in

persona del suo procuratore speciale, Avv. MAURIZIO
FUGITTI,
V.CICERONE

elettivamente
49,

presso

domiciliata
lo

studio

in

ROMA,

dell’avvocato

BERNARDINI SVEVA, rappresentata e difesa dagli
avvocati ATTINA’ ARMANDO, ATTINA’ SALVATORE giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/01/2014

TAVERNITI FRANCESCA;

intimata

avverso la sentenza n. 813/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 25/09/2007 R.G.N.
389/2005;

udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato SVEVA BERNARDINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione
distaccata di Tropea, ingiungeva alla società Assitalia il
pagamento della somma di euro 144.607,93, in favore di Francesca
Taverniti.

assicurazione la quale, nel corso del giudizio, versava
all’opposta la somma di euro 95.626,32, accettata a titolo di
parziale soddisfazione della pretesa azionata.
Con sentenza del 28 gennaio 2005 il Tribunale respingeva la
domanda e, dando atto dell’intervenuto pagamento parziale,
condannava la società Assitalia al pagamento del saldo, oltre le
spese di giudizio.
2. Appellata la pronuncia dalla società soccombente, la Corte
d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2007,
rigettava l’impugnazione, confermava la sentenza di primo grado
e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del
grado.
3.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’INA-

Assitalia s.p.a., con atto affidato a due motivi e supportato da
successiva memoria.
Francesca Taverniti non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,

Avverso tale decreto proponeva opposizione la società di

violazione e falsa applicazione degli artt. 1882 e 1891 cod.
civ. e degli artt. 14, ultimo comma, e 18 del contratto
stipulato tra le parti, oltre a difetto di motivazione.
Osserva la società ricorrente che la Corte territoriale
avrebbe omesso di rilevare che nel contratto intercorso tra le

infatti, è la persona che stipula il contratto e l’altra la
persona il cui interesse è coperto dal contratto. La polizza
stipulata, a protezione dal rischio di incendio, era, in realtà,
un contratto a favore di terzo, nel quale erano state previste
due diverse forme di tutela: quella per l’esercizio commerciale,
che era in favore della Taverniti, e quella per il fabbricato,
che era in favore del proprietario Giacomo Barbalace. Ne
consegue che in favore della Taverniti poteva essere liquidata
solo una parte del danno, mentre per il danno relativo al
fabbricato era necessario il consenso del proprietario, che la
Taverniti non aveva mai prodotto.
La sentenza, quindi, avrebbe errato nell’inquadramento
giuridico e nell’interpretazione delle clausole del contratto,
oltre che nella conseguente motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1882 cod.
civ. e degli artt. 14, ultimo comma, e 18 del contratto
stipulato tra le parti, oltre a difetto di motivazione.

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parti il contraente e l’assicurato erano figure diverse; l’una,

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Si osserva, al riguardo, che – ove anche fosse esatta la
ricostruzione operata dalla Corte d’appello, nel senso che la
Taverniti era in diritto di ottenere anche la riscossione delle
somme della polizza relative al fabbricato non di sua proprietà
– era comunque evidente che, a tale scopo, ella aveva bisogno

alle clausole del contratto, infatti, da intendersi come
contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.,
il proprietario avrebbe dovuto acconsentire al pagamento, ciò
che non era mai stato dimostrato.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi
privi di fondamento.
Essi,

infatti,

sia pure con argomentazioni diverse,

propongono la medesima questione, continuando a sostenere che,
nella specie, la polizza di assicurazione contro gli incendi
stipulata dalla Taverniti non poteva avere ad oggetto altri che
l’esercizio commerciale della medesima, mentre la quota relativa
al fabbricato, di proprietà di tale Giacomo Barbalace, non
poteva esserle erogata se non dietro prestazione del consenso da
parte di quest’ultimo.
Tali argomentazioni sono state tutte esaminate dalla Corte
d’appello la quale, con motivazione in fatto correttamente
argomentata e priva di vizi logici, ha interpretato il contratto
stipulato tra le parti ed è pervenuta a conclusioni opposte. Ha
osservato la Corte territoriale, infatti, che nel contratto in
questione la Taverniti non solo era la stipulante, ma anche
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del consenso del titolare dell’interesse assicurato. In base

l’unica assicurata; e che dalla lettura delle clausole emergeva
in modo inoppugnabile che la polizza, nella parte relativa alla
descrizione dei beni assicurati, alla definizione di
“fabbricato” prevedeva «il complesso dei locali di proprietà (o
in locazione) dell’assicurato». Da tale lettura del contratto la

avesse diritto al pagamento dell’intera somma, senza che fosse
necessario il consenso di nessun altro.
Si tratta, com’è facile intuire, di valutazioni che sono
compito specifico del giudice di merito, cui spetta procedere
all’interpretazione del contratto.
Questa

Corte

ha

in

più

occasioni

affermato

che

l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di
accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui
accertamento è censurabile in cassazione soltanto per
inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole
ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di
legittimità la critica della ricostruzione della volontà
negoziale operata dal giudice di merito che si traduca
esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione
di quegli elementi di fatto già dallo stesso esaminati (sentenza
27 marzo 2007, n. 7500, e, più di recente, sentenza 30 aprile
2010, n. 10554). Analogamente, si è detto che per sottrarsi al
sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di
merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la
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Corte territoriale ha tratto la conseguenza che la Taverniti

migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili
interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale
• sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla
parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di
merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata

Le censure prospettate nei due motivi di ricorso, sia pure
attraverso la formale indicazione della violazione delle norme
in materia di assicurazione, si risolvono, analogamente a quelle
di vizio di motivazione, in una sollecitazione di questa Corte
ad una nuova lettura ed interpretazione delle clausole del
contratto, con ciò evidentemente travalicando i limiti del
giudizio di legittimità.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, 1’8 novembre 2013.

privilegiata l’altra (sentenza 20 novembre 2009, n. 24539).

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