Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1116 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 20/01/2020), n.1116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11448/2014 proposto

B.M., G.R., GU.OR.,

P.M.G., S.M., R.R., tatti elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PASCAZI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GREGORIO ARENA, ANGELO CASILE;

– ricorrenti –

e contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (già Ente per le Nuove Tecnologie

l’Energia e l’Ambiente);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2563/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2013, R.G.N. 9733/2009.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2563 del 2013, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (già ENEA) nei confronti, tra gli altri, di B.M. e gli altri ricorrenti in epigrafe, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di riconoscimento del diritto alla liquidazione delle somme dovute da ENEA – per mancato adeguamento del premio corrisposto in forza della polizza assicurativa r. 33000 diretta ad alimentare il trattamento previdenziale integrativo siccome attribuito in sede di contratto individuale di assunzione – e della correlata richiesta di accertamento dell’illegittimità del congelamento del premio annuale operato da ENEA dal 1982 sino a fine rapporto.

2. la Corte d’Appello a fondamento della decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità la quale ha ripetutamente sostenuto, cause analoghe (tra le altre, Cass. n. 6742 e n. 6573/2010), che “l’art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nella parte in cui prevede che i dipendenti che alla data di entrata in vigore del contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l’ENEA lo conservano nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa, da un lato, dà esecuzione alla L. n. 84 del 1982, art. 8, – il quale, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell’ENEA, stabilisce che fino all’entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della L. n. 70 del 1975, dall’altro, conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata una illegittima “reformatio in peius” rispetto a quanto previsto dalla L. n. 70 del 1975, art. 14.

3. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con un motivo di impugnazione.

4. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (già ENEA) è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il motivo il ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., e art. 1920 c.c., u.c., con riferimento alla natura autonoma del diritto di credito dei dipendenti beneficiari-assicurati ed alla sua intangibilità ed indifferenza rispetto alle modifiche previste dall’art. 52, comma 4, CCNL ENEA 1982, quale diritto quesito discendente direttamente ed immediatamente dalla polizza assicurativa. Erroneità ed ingiustizia del dispositivo della sentenza impugnata.

1.1. Sostengono i ricorrenti che nel ricorso in appello non si fossero limitati alle censure scrutinate dalla Corte territoriale, ma avessero sollevato anche l’illegittimità del dedotto congelamento in relazione al proprio autonomo diritto di credito, discendente direttamente ed immediatamente dalla polizza n. 33000 e della quale pacificamente gli ex dipendenti erano stati designati assicurati – beneficiari; e che tale ulteriore argomentazione non fosse stata presa in considerazione dalla Corte d’Appello che si era limitata a riportare solo le statuizioni di precedenti sentenze di legittimità e di merito che non erano calzanti rispetto alla fattispecie dedotta dagli appellanti, riferita specificamente alla qualità di terzi beneficiari di polizza assicurativa rivestita dai lavoratori ed alla conseguente intangibilità dei diritti ad opera del successivo CCNL.

Pertanto, i ricorrenti prospettano di non aver fondato la propria domanda solo sulla dedotta contrarietà dell’art. 52, comma 4, del c.c.n.l. con la L. n. 70 del 1975, art. 14, e con l’art. 2077 c.c., (contrarietà che risulterebbe superata dalla L. n. 84 del 1982, e dalla efficacia erga omnes del contratto del pubblico impiego), ma anche sulle ulteriori censure e gli ulteriori profili di illegittimità/inefficacia dell’art. 52, comma 4, cit., debitamente illustrati nell’atto d’appello.

I ricorrenti affermano che in quanto dipendenti essi fossero titolari di una polizza di assicurazione che prevedeva un meccanismo di quantificazione della contribuzione posta a carico del datore di lavoro già perfetto e completo in sè.

I giudici di merito, vista la loro incontestata ed incontestabile posizione di assicurati-beneficiari, hanno conseguentemente violato e falsamente applicato l’art. 1411 c.c., e art. 1920 c.c., u.c., relativamente ai diritti dei terzi rispetto a contratti di assicurazione a capitalizzazione finanziaria, atteso che nel contratto di assicurazione a favore di un terzo, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa.

La corretta applicazione delle predette norme avrebbe comportato il necessario riconoscimento dell’esistenza di un diritto di credito in capo ai dipendenti, autonomo in quanto fondato non immediatamente sul rapporto di lavoro ma sulla polizza assicurativa che pertanto doveva anche essere considerata fonte regolatrice del medesimo rapporto.

Pertanto, la polizza n. 33000, in quanto fonte regolatrice del rapporto doveva ritenersi totalmente indifferente all’art. 52, comma 4, CCNL 1982, per la intangibilità dei diritti acquisiti dagli assicurati-beneficiari.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello ha esaminato anche la portata delle censure che si riferivano al contratto di assicurazione dal momento che essa ha rilevato in generale, sulla scorta delle pronunce di questa Corte, che nei rapporti giuridici di durata, quali il rapporto di lavoro, non è interdetto al legislatore di intervenire modificando in peius la posizione di una delle parti, salve il limite della ragionevolezza; e tale affermazione deve ritenersi effettuata senza distinzione alcuna tra diritti discendenti dal rapporto di lavoro e quelli derivanti dal contratto di assicurazione.

D’altra parte, la stessa Corte d’Appello aveva chiarito che il preteso diritto quesito dei ricorrenti sarebbe da riferire all’istituto del trattamento integrativo (non messo in discussione dalla regolamentazione succedutasi) e non (anche) al preteso collegamento ad adeguamenti retributivi nel tempo, siccome non espressamente previsto nel contratto individuale; sotto questo punto di vista, pertanto, il ricorso difetta pure di specificità dal momento che non censura l’autonoma ratio decidendi di cui sopra, con la quale la Corte ha ritenuto in sostanza che la stessa pretesa creditoria dei ricorrenti (quand’anche fondata sul contratto di assicurazione) potesse essere ugualmente superata dal meccanismo introdotto dalla L. n. 84 del 1982, con il rinvio alla contrattazione collettiva, in quanto il diritto quesito non comportava la salvaguardia di un determinato meccanismo di computo.

2.1. Come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 5183 del 2019, appare giuridicamente insostenibile una pretesa economica in materia di trattamento previdenziale integrativo fondata su una autonoma ed assorbente causa di natura assicurativa, del tutto impermeabile rispetto al contratto di lavoro che ne ha giustificato la stipulazione, e che non può essere perciò degradato a mero presupposto, come ritenuto dai ricorrenti, costituendo piuttosto il titolo esclusivo dell’attribuzione che ne rimane quindi necessariamente condizionata non solo nel momento genetico, ma anche in quello funzionale.

La pretesa cristallizzazione della regolamentazione della polizza assicurativa al momento della stipula del contratto di lavoro non ha perciò nessun fondamento dal momento che essa non può che seguire vicende e dinamiche del rapporto di lavoro e delle fonti (autonome ed eteronome) che lo disciplinano.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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