Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1116 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1116 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26232/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente contro
FI.MA . CROGOMME S.r.l., rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dall’avv. Roberto Casella del Foro di Firenze e
dall’avv. Gennaro Leone, del Foro di Roma, con domicilio eletto in
Roma, viale del Vignola, n. 11, presso lo studio di quest’ultimo.
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana (sez. di Firenze), n. 108/2009, depositata il
21.09.2009.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre
2017 dal Consigliere Maria Enza La Torre;
udito l’Avvocato dello Stato Emma Damiani
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. della Toscana, n. 108/2009, depositata il 21.09.2009,
che in controversia su impugnamne da parte dì macioddrnme
S.r.l., svolgente attività di rivendita di pneumatici, di tre avvisi di
accertamento, emessi a seguito di pvc della Guardia di finanza, con
i quali l’Ufficio aveva accertato, per le annualità 1999, 2000 e
2001, ai fini Iva, Irpeg, Irap, l’indebita deduzione di costi e della
detrazione dell’IVA per operazioni inesistenti, ha rigettato l’appello
dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.
Con gli atti impositivi impugnati erano stati contestati acquisti
per operazioni inesistenti in relazione a fatture emesse nei
confronti della società contribuente, da società fittizie (c.d.
«cartiere»), nonché l’indebita deduzione di costi e detrazione di IVA
per mancanza di certezza e/o inerenza dei servizi fatturati (per
quanto ancora rileva: fatture relative a consulenze contabiliamministrative di rilevante valore). Ciò in quanto la merce era
stata venduta da soggetti diversi dalla società contribuente, in
parte anche prima della sua produzione, a intermediari, praticando
prezzi inferiori da quelli sostenuti per l’acquisto, così creando un
sistema di evasione fiscale (cd. frodi carosello), in quanto le fatture
venivano emesse da un soggetto diverso dall’effettivo prestatore
dei servizi.
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Generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo

La C.T.R. ha confermato, per quanto ancora rileva, la decisione
di primo grado. Ha in particolare ritenuto: a) “che gli acquisti sono
stati concretamente effettuati ed agli stessi hanno fatto seguito e
corrisposto le operazioni finanziarie di pagamento”; b) irrilevante la
constatazione “che la merce non usciva dal magazzino del
venditore ma da altri soggetti che avevano venduto alla società
fittizia, verificandosi nel commercio la vendita di partite di merce

dimostrare il coinvolgimento della società, il fatto che i prezzi
praticati dagli intermediari fossero inferiori a quelli sostenuti per
l’acquisto, né alcuna prova è stata fornita sul punto dall’Ufficio.
Quanto ai costi per le consulenze amministrative, ne ha statuito
la congruità e l’inerenza rispetto all’attività svolta dalla società,
quali costi “effettivamente sostenuti ed adeguatamente giustificati
e pertanto deducibili”.
Macrogomme S.r.l. si costituisce con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si deduce violazione di legge (artt. 19 e 21
d.P.R. 633/72 e art. 2697 c.c.) con riferimento al recupero a
tassazione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti.
2. Il motivo è fondato.
2.1.In continuità con la giurisprudenza di questa Corte va
confermato il principio secondo cui, qualora l’Amministrazione
finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai
fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti,
spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale,
oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è
stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando
gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche
in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà
delle operazioni da parte del cessionario/ committente che richiede

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prima della sua produzione”; c) non significativo, al fine di

la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte
legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua
mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione
fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità
formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in
quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr.
Cass. n. 428/2015, n. 28683/2015, n.12802/2011).

l’Amministrazione possa fornire la prova anche mediante
presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54, comma 2 (analoga previsione è contenuta,
per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma
1, lett. d), e mediante elementi indiziari (cfr. Cass. 21953/07;
Cass. 9108/12; 15741/12; 23560/12; 27718/13; 20059/2014;
nello stesso senso C. Giust. 6.7.06, C- 439/04, C. Giust., 21.2.06,
C-255/02; C. Giust. 21.6.12, C -80/11; C. Giust. 6.12.12, C285/11; C. Giust. 31.1.13, C-642/11).
2.3. Invero il giudice tributario di merito, investito della
controversia avente ad oggetto gli atti impositivi, in applicazione
dei predetti principi avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei
caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti
gli atti medesimi, esaminandoli sia singolarmente sia nel loro
complesso, e valutare gli elementi probatori a discarico offerti dalla
contribuente.
2.4. Sotto questo aspetto possono essere valorizzati nel quadro
probatorio, anche indiziario, che deve essere fornito
dall’Amministrazione – pure in merito alla presumibile assenza di
buona fede del cessionario o committente – la circostanza che la
prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, come
nel caso di specie, avendo la CTR rilevato che “la merce non usciva
dal magazzino del venditore, ma da altri soggetti che avevano
venduto alla società fittizia, verificandosi nel commercio la vendita
di partite di merce prima della sua produzione”, con ciò
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2.2. Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che

constatando la fittizietà delle emittenti, con ricadute sulla buona
fede del contribuente, sul quale gravava pertanto l’onere della
prova, in applicazione di principi ordinari di cui all’art. 2697 c.c.,
dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’IVA
versata (cfr. Cass. 6229/13;Cass. 5406/2016; n. 17290/2017; v.
anche n. 10120 del 21/04/2017).
In questo contesto, la censura si rivela fondata.

l’assorbimento del secondo, col quale si deduce motivazione
insufficiente sulla detraibilità dell’IVA; e del terzo, col quale si
deduce motivazione insufficiente sul ruolo degli intermediari e
sulla buona fede della contribuente.
4. Col quarto motivo si deduce motivazione insufficiente sulla
congruità e inerenza dei costi per consulenze.
5. Il motivo è fondato.
5.1. A fronte della contestazione da parte dell’Ufficio sull’inerenza
dei costi per consulenze, non solo sulla scorta della loro entità
economica, ma altresì in base all’eccepita assenza di riscontri
riguardanti il merito, la consistenza e la verosimiglianza delle
prestazioni – anche in considerazione della scarsa documentazione
prodotta dalla contribuente a supporto dell’effettività delle
consulenze – la C.T.R. si è limitata ad affermare che: «Anche i costi
relativi alle consulenze amministrative appaiono congrui ed inerenti
l’attività della società, effettivamente sostenuti ed adeguatamente
giustificati e pertanto deducibili». Tale motivazione non è idonea a
far comprendere il percorso logico giuridico che ha portato alla
decisione.
5. Vanno conseguentemente accolti il primo e il quarto motivo
del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti; la sentenza impugnata
va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, anche per le spese.
Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
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3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina

Accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso; dichiara
assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della
Toscana, in diversa composizione.

Roma, 26/10/2017

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