Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11159 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12180/2010 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS),

in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANDREA DORIA 67, PAL. A, PIANO IV, presso lo studio

dell’avvocato MOROSINI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARBONE Giacomo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., G.M., F.P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4240/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/09/09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 2.2.11, il Consigliere designato per l’esame preliminare riferiva e proponeva quanto segue:

“il Consigliere, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che con la sentenza in oggetto è stata confermata quella di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale (del 24.11.01), relativamente all’approvazione di due dei punti dell’ordine del giorno, il n. 2, concernente i lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sull’ascensore, ed il n. 6, relativo alla modifica della tabelle millesimali (con riferimento specifico ad un terrazzo annesso all’appartamento delle attrici), rispettivamente considerando: a) che l’assemblea, conferendo genericamente all’amministratore il potere di decidere, d’accordo con i consiglieri, i lavori da farsi, al di fuori di un’ipotesi di ratifica ex art. 1135 cod. civ., u.c., di provvedimenti urgenti già adottati, aveva sostanzialmente rilasciato una delega in bianco, illegittimamente spogliandosi di un potere proprio; b) che per la modifica delle tabelle millesimali, contenute in un regolamento di tipo contrattuale, sarebbero state necessari o l’unanimità dei condomini o un provvedimento giudiziario;

ritenuto che il ricorso, ove provata la legittimazione dell’amministratore all’impugnazione in virtù di autorizzazione o ratifica dell’assemblea (v. Cass. S.U. 6.8.2010 n. 18331), si palesi fondato: a) parzialmente, quanto al primo motivo, poichè, pur convenendosi con la corte di merito, sull’inconferenza del richiamo all’art. 1135 c.c., u.c. (non risultando e neppure essendo stato dedotto che l’amministratore avesse fatto eseguire, di propria iniziativa, lavori urgenti di manutenzione straordinaria e chiesto la relativa ratifica assembleare), la motivazione risulta tuttavia carente in relazione all’ipotesi, pur sostanzialmente prospettata e non approfondita, di una legittima delega ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 al compimento di opere di manutenzione straordinaria (urgenti o meno che fossero), entro limiti già preventivamente fissati (sulla base di una circolare diramata in ambito condominiale e di una precedente deliberazione) in atti noti ai condomini, con conseguente determinabilità per relationem dei poteri conferiti all’amministratore ed ai consiglieri;

b) integralmente, alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18477 del 9.8.2010) che ribaltando il principio giurisprudenziale seguito da quella territoriale, ha sancito che l’atto di approvazione della tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non avendo natura negoziale, non richiede il consenso unanime dei condomini e ben può essere adottato con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 cod. civ., comma 2; propone, pur con la riserva di ammissibilità in precedenza espressa, l’accoglimento del ricorso, nei termini di cui sopra”.

Tanto premesso, dato atto che la difesa ricorrente, pur resa edotta dal contenuto della relazione della necessità di documentare o regolarizzare la propria posizione processuale, in conformità alla citata pronunzia 18331/10 delle Sezioni Unite (secondo cui “l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assembleata deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”), nessuna prova al riguardo ha fornito, il collegio, condiviso e richiamato il preliminare rilievo de quo, viste le adesive conclusioni del P.G., non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Nulla, infine, sulle spese, in assenza di costituzione delle intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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