Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11158 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11899/2010 proposto da:

S.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio

dell’avvocato BONANNI BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DALL’AGLIO Marco giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIRETTORE DELL’UFFICIO CACCIA E PESCA PRESSO LA RIPARTIZIONE FORESTE

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO

DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILBERNAGL HANSJORG

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2010 CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE

DISTACCATA DI BOLZANO del 17/3/10, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per la controricorrente l’Avvocato COSTA MICHELE che si riporta

agli scritti con richiesta di condanna alle spese;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 22.1.11 il Consigliere designato per l’esame preliminare riferiva e proponeva quanto segue:

“il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che con la sentenza in epigrafe,in riforma di quella parzialmente assolutoria di primo grado, è stata integralmente rigettata l’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione, emessa a carico dell’odierno ricorrente, in quanto ritenuto responsabile di illeciti venatori, consistiti nell’abbattimento,in tre diverse occasioni (nelle serate dell’11, 19 e 20 agosto 2003) di tre esemplari di capriolo, per non aver non osservato l’obbligo di successiva denunzia dei prelievi venatori, nè le limitazioni relative al sesso ed all’età delle prede, contenute nell’autorizzazione, avendo la corte altoatesina ritenuto infondati tutti i rilievi formali sollevati dall’opponente ed esaurientemente provati, alla stregua della svolta istruttoria, documentale e testimoniale, gli addebiti ascritti;

ritenuto che il ricorso,affidato a sette motivi, in buona parte ripetitivi,si palesa privo di fondamento, considerato: 1) quanto alle censure di carattere formale:

a) che la discordanza relativa alle date delle infrazioni e limitate all’anno, indicato nel 2004 nell’ordinanza-ingiunzione, anzichè in quello, 2003, risultante dai verbali, atti noti all’interessato, è stata correttamente qualificata quale mero errore materiale, agevolmente riconoscibile dall’intimato, inidoneo come tale a lederne i diritti di difesa e ad ingenerare incertezza nella contestazione;

b) che le censure relative alle assunte carenze di motivazione del provvedimento sanzionaiorio, corredate da richiami giurisprudenziali incompleti o comunque non rispondenti a corretta interpretazione delle citate pronunzie, si pongono in contrasto con il consolidato principio,secondo cui ad assolvere l’obbligo della motivazione di siffatti atti è sufficiente il richiamo per relationem al contenuto del verbale di contestazione, atto noto all’interessato, ove da questo sia possibile desumere, sia pur sinteticamente, gli elementi essenziali di fatto ed i riferimenti normativi dell’illecito ascritto;

c) che nel procedimento sanzionatorio amministrativo, pur dovendo essere garantita all’interessato la possibilità di far valere le proprie ragioni, come nella specie risulta essere stato consentilo, non è tuttavia necessario osservare tutte le garanzie formali proprie di un’istruttoria in sede giurisdizionale, tenuto conto della successiva possibilità di verifica giudiziale, nella pienezza del contraddittorio, della fondatezza dell’addebito e delle relative contestazioni;

d) che la lamentata violazione del principio dell’immediatezza della contestazione, dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, a prescindere dalla sua fondatezza e rilevanza nella concreta fattispecie, costituisce una censura nuova,che non risulta (dalla narrativa della sentenza e da quella contenuta nello stesso ricorso), proposta anche in sede di merito, quantomeno di appello;

2) quanto alle doglianze attinenti all’affermazione di responsabilità dell’opponente, con particolare riferimento alla relativa identificazione, all’attendibilità delle testimonianze dei verbalizzanti e, per converso, al disatteso alibi fornito dal suddetto, il relatore osserva che trattasi di palesi censure di merito,attinenti alla valutazione fattuale della vicenda in ordine alla quale la ricostruzione operata dai giudici di appello risulta esauriente e convincente, avendo proceduto ad un’analitica esposizione di tutti gli elementi accusatori, emergenti non solo dalle testimonianze, di massima convergenti, al di là di comprensibili indecisioni e solo apparenti contraddizioni, dovute al tempo trascorso tra l’accertamento e l’istruttoria giudiziale, ma anche da inconfutati riscontri oggettivi ex posi; sicchè, risolvendosi le suddette censure nel tentativo di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza tuttavia evidenziare vizi logici testuali o lacune del modulo argomentativo adottato dai giudici di merito nella complessiva valutazione delle stesseva esclusa la ricorrenza di alcun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, al malgoverno del principio di cui all’art. 2697 c.c., o, ancora, a quello in dubio pro reo, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 pen. comma, u.p..

Si propone,conclusivamente,la reiezione del ricorso”.

All’esito dell’odierna udienza camerale, esaminata la memoria depositata dal difensore del ricorrente, sentito il difensore dell’amministrazione resistente, dato atto delle conclusioni adesive del P.G., ritiene il collegio di dover accogliere la proposta del relatore, condividendone integralmente le ragioni, avverso le quali la memoria illustrativa,che si risolve in un mero richiamo del ricorso, non ha addotto alcuna convincente argomentazione.

Alle ragioni reiettive esposte nella relazione si ritiene opportuno aggiungere:

a) ad integrazione di quanto sub 1 b), che gli eventuali vizi della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, confermata a seguito di opposizione, come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte (n. 1786/10), non sono denunciabili quali vizi della motivazione della sentenza, che abbia a sua volta, come nella specie, autonomamente accertato i fatti di causa ed adegutamante motivato al riguardo;

b) ad integrazione di quanto sub 1 d), che la questione della immediatezza della contestazione, ancor prima che manifestamente infondata (dacchè nella specie l’illiceità dei prelievi venatori sarebbe stata accettabile non nell’immediatezza degli stessi, ma solo a seguito delle mancate denunzie, nei termini, dei rispettivi abbattimenti), è inammissibile, poichè, se effettivamente proposta in sede di merito, quale motivo di opposizione ribadito in appello, tanto avrebbe dovuto essere precisato nel ricorso e dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 4, quale vizio di omessa pronunzia in violazione dell’art. 112 c.p.c., precisazione che solo nella memoria, e dunque tardivamente, si fornisce;

c) che, per quanto attiene, infine, agli aspetti di merito della vicenda, adeguatamente accertati dalla corte territoriale, decisivo rilievo, non oggetto di alcuna specifica confutazione nel ricorso,assume l’inequivocabile riscontro oggettivo (v. pag. 16, 1 cpv sent.), costituito dal successivo controllo eseguito nel ristorante gestito dal ricorrente, all’esito del quale venivano rinvenute carni di capriolo, la cui provenienza il suddetto non era in grado di documentare in conformità alla vigente normativa locale.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con conseguente condanna del soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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