Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11158 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9481/2019 proposto da:

C.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2085/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

C.S., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di mera costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di alcuni (OMISSIS) che volevano reclutarlo ed avevano minacciato di uccidere lui e la madre se non avesse aderito.

La Corte anconetana ha ritenuto che le ragioni esposte in merito all’allontanamento dalla (OMISSIS) non erano credibili, perchè generiche e non congruenti con il fatto che il (OMISSIS) è un movimento indipendentista fortemente identitario, combattuto dal governo (OMISSIS) al quale il richiedente avrebbe potuto richiedere protezione.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, ed ex art. 14, lett. c) stessa legge, non ravvisando – sulla scorta dell’esame delle fonti (UNHCR) – una situazione di violenza generalizzata nella regione del Paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato, stante anche la non credibilità del suo racconto, la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando l’assenza di motivazione in merito alla mancata concessione della protezione sussidiaria.

1.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C); ha sostenuto che in (OMISSIS) vi sono disordini ed attentati e si è doluto che la Corte di appello non abbia compiuto una puntuale valutazione del rischio; infine, ha invocato l’applicazione del principio di non refoulement.

1.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè inammissibili.

Ne caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il richiedente, con statuizione che non è stata impugnata; ha, quindi, escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria attenendosi ai principi elaborati da questa Corte (Cass. n. 16275 del 20/06/2018), senza che il ricorrente abbia articolato le doglianze in termini specifici, avendo sostanzialmente riprodotto principi e precedenti giurisprudenziali in materia ed essendosi limitato a sollecitare il riesame del merito.

Invero, entrambe le censure – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella intestazione – nella sostanza si risolvono nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione della situazione politico/sociale in (OMISSIS), sulla cui base sono state respinte le domande di protezione sussidiaria.

Infine la censura afferente alla violazione del principio non refuolement è inammissibile perchè muove una critica di principio e generica volta a superare la valutazione della situazione personale, da ascriversi a vicende private, e generale della condizione paese, che, seppur critica, risulta in via di attenuazione. A fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte, volte a sollecitare una nuova valutazione nel merito della domanda.

2.1. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in merito al mancato riconoscimento dei permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.3. Anche la censura proposta in tema di protezione umanitaria è inammissibile.

Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che ne giustifica il riconoscimento deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astrattì; orbene, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza di personali condizioni di vulnerabilità, considerato che in assenza di integrazione sociale del ricorrente in Italia – di cui non emerge nemmeno la tempestiva deduzione -, non è possibile procedere al riconoscimento della protezione umanitaria.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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