Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11158 del 08/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.08/05/2017), n. 11158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23591/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.J., vedova M., elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA
MAFFEI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale
notarile in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5256/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/07/2015 r.g.n. 2582/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;
udito l’Avvocato CHIARA MORASCHI per delega verbale Avvocato ROSA
MAFFEI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
– L’Inps ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta da V.J. volta ad ottenere la pensione di reversibilità del marito, titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale liquidata in forza dell’accordo tra l’Italia e la repubblica Iugoslava, non potendosi riflettere su tale trattamento la modifica delle condizioni derivanti dall’entrata della Slovenia nell’Unione Europea.
L’Istituto previdenziale ha rinunciato al predetto ricorso e la controricorrente ha preso atto di detta rinuncia con memoria del 21/7/2016 nella quale ha insistito per la condanna dell’Inps al pagamento delle spese processuali.
Con decreto emesso ai sensi dell’art. 391 c.p.c. del 10/10/2016 il Presidente della sesta sezione civile lavoro ha dichiarato estinto il giudizio compensando le spese di causa.
La V. ha chiesto con istanza del 18/10/2016 fissarsi l’udienza pubblica insistendo per la condanna dell’Inps a pagare le spese processuali ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’oggetto del giudizio, già dichiarato estinto con decreto del Presidente della sesta sezione civile lavoro del 10/10/2016, è limitato alla richiesta della V. di liquidazione delle spese processuali a seguito della rinuncia al ricorso in cassazione notificato dall’Inps, del quale la pensionata ha preso atto ma insistendo per la liquidazione delle spese processuali.
A riguardo l’art. 391 c.p.c., dopo aver previsto che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del giudizio disposta per legge la Corte provvede con decreto, stabilisce, altresì, che avverso detto decreto la parte può chiedere la fissazione dell’udienza. Tale ipotesi si è verificata nella fattispecie in quanto la V. si duole dell’avvenuta compensazione delle spese in assenza di motivazione e pur avendo essa insistito per la loro liquidazione non ravvisandosi i presupposti di legge per la loro compensazione.
Le doglianze della V. vanno accolte. Premesso che le ragioni posta a base del ricorso per cassazione dell’Inps sono state ampiamente contraddette da precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 23841/2015 specifico, ma anche Cass. 17514/2015, n. 21545/2008) e che il ricorso della V. risulta depositato in primo grado in data 7/12/2012, deve ritenersi che,in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis (introdotta dalla L. n. 69 del 2009), non si sussistono le ragioni per compensare le spese di causa in assenza sia di “reciproca soccombenza”, sia del “concorso di gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi in motivazione come previste dalla normativa citata.
Per le considerazioni che precedono le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del rinunciante e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e condanna l’Inps a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore dell’avv. Rosa Maffei antistataria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017