Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11157 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6640/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
16/11/09, depositata il 28/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI
conferma la relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di B. A. alla trasformazione della pensione di invalidità di cui alla Legge del 1939, in pensione di vecchiaia, affermando di aderire all’orientamento di legittimità sulla immutabilità del titolo di pensione;
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre la parte privata è rimasta intimata.
Con entrambi i motivi l’Inps lamenta che sia stata dichiarata la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dal 26.11.98 nonostante il B. non avesse a quella data il requisito dell’età anagrafica, perchè essendo nato il (OMISSIS) non aveva i 64 anni previsti dalla legge per la pensione di vecchiaia (D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 e tabella A);
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè la trasformazione richiesta è consentita solo ove ricorrano tutti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di vecchiaia, il che non è nella specie, giacchè la sentenza impugnata non ha provveduto a detta verifica, neppure in ordine al requisito dell’età;
Che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi accertamenti da compiere all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011