Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11156 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12411/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

Elisabetta, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

I.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA LUCCHINA 115, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

BIANCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO Felice, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

20/01/2010, depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, confermando in toto la statuizione di primo grado, aveva negato la fondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di I.L., dipendente dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, ed aveva condannato l’Istituto alla restituzione delle somme trattenute;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con due motivi, resiste il dipendente con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del primo motivo e la manifesta fondatezza del secondo;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili ed infatti, quanto al primo motivo è già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’11 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”.

Detta sentenza è stata seguita da numerose altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”;

E’ invece fondato il secondo motivo, con cui si lamenta che non sia stata esaminata la questione proposta in appello sul divieto di cumulo di rivalutazione e interessi sul credito retributivo riconosciuto, giacchè essa viene riportata tra i motivi di appello, senza però darvi risposta;

Il primo motivo va quindi rigettato, mentre va accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando il diritto del ricorrente, sulle somme da restituire, del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi.

L’esito complessivo del giudizio, induce alla conferma delle spese di cui ai gradi di merito ed alla condanna dell’Inps, maggiormente soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la spettanza del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi. Conferma la statuizione sulle spese di cui ai gradi di merito e condanna l’Inps alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro trenta, oltre Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore dell’Avv. Felice Amato, antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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