Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11156 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6754/2019 proposto da:

H.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1659/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Ancona confermava l’ordinanza con la quale il Tribunale di quella città aveva rigettato il ricorso proposto da H.A., cittadino del (OMISSIS), il quale, in un primo momento, aveva narrato di essere fuggito perchè resosi responsabile di una violenza sessuale in danno di un minore e poi, ritrattando tale racconto, aveva detto di essere fuggito perchè la omosessualità era sanzionata e la relazione sessuale in questione era consensuale e non coinvolgeva un minore: aveva quindi dedotto l’assenza di sicurezza in (OMISSIS) e di rispetto dei diritti.

La Corte ha confermato il giudizio di non credibilità dello straniero e di non attendibilità del narrato.

Ha, quindi escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale in tutte le sue forme, previo esame delle fonti internazionali concernenti la situazione socio/politica del (OMISSIS).

Il richiedente ha proposto ricorso, con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di mera costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va esaminata con priorità la procura alle liti rilasciata per il presente giudizio, che non risulta validamente conferita, con conseguenti ricadute sull’ammissibilità del ricorso.

Invero la stessa recita “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizioni l’avv. Giuseppe Lufrano…” di guisa che non solo non si evince il conferimento della procura speciale prevista per il giudizio di cassazione, ma il tenore letterale ne evidenza la palese incompatibilità laddove vi è riferimento all’eventuale appello od opposizione, ma non al giudizio di legittimità; inoltre non si rintraccia alcuno specifico elemento identificativo della sentenza oggetto di impugnazione.

Trova, quindi, applicazione il principio secondo il quale “E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.” (Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 18257 del 24/07/2017; Cass. n. 6070 del 21/03/2005) ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Restano assorbiti i motivi di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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