Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11155 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11302/2010 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER

LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati BRACCI Doretta, LOMBARDI

ANNAMARIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura in

calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

28/10/09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

conferma la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia con cui, a seguito di nuova CTU, è stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell’Inps per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto; la Corte rilevava che il consulente aveva escluso la esposizione del V. oltre la soglia di legge, mentre le censure mosse alla consulenza erano del tutto generiche. Inoltre anche il consulente di primo grado, che pure aveva riconosciuto la esposizione, non aveva fatto alcun riferimento alla soglia di legge, dal che si poteva evincere che questa non era stata superata.

Avverso detta sentenza il V. propone ricorso lamentando, con il primo motivo, che non sia stato preso in esame dal CTU nominato in appello, il periodo da 1.5.74 al 31.8.80, ma solo il periodo successivo dal 1980 al 14.2.1991, in cui peraltro il CTU aveva ravvisato la soglia qualificata dal 1.3.90 al 14.2.1991; con il secondo mezzo si sottolinea che il CTU di primo grado aveva affermato che il limite di legge era stato presumibilmente superato e con il terzo mezzo si lamenta che il CTU d’appello non abbia tenuto conto che le operazioni di avvio dei nastri trasportatori comportavano forti emissioni di fibre di amianto e, quanto alla valutazione dell’attività di sostituzione degli elementi frenanti, la valutazione del CTU era stata riduttiva, ed altrettanto riduttiva era la valutazione delle mansioni di conduttore di unità di scavo;

L’Inps resiste con controricorso, mentre l’Inail rammenta con il proprio controricorso essere già stata affermata la sua carenza di legittimazione passiva;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè, quanto al primo motivo, anche considerando il periodo dal 1974 al 1980, la rivalutazione contributiva non potrebbe essere riconosciuta, trattandosi di periodo inferiore al decennio, che tale rimane anche aggiungendovi l’ulteriore lasso di tempo dal 1990 al 1991, in cui il CTU ha ravvisato il superamento della soglia. Per il resto, le critiche alla CTU non colgono nel segno, perchè tutti gli elementi dedotti nel presente ricorso sono stati valutati (ossia le operazioni di avvio dei nastri trasportatori, l’attività di sostituzione degli elementi frenanti, le mansioni di conduttore di unità di scavo), ed è irrilevante il convincimento soggettivo che le medesime determinassero una esposizione alla fibra in misura superiore;

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese nei confronti dell’Inps seguono la soccombenza, mentre si compensano quelle dell’Inail nei cui confronti non è stata proposta alcuna doglianza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Inps le spese di lite liquidate in euro trenta per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, con accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dell’Inail.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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