Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11155 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.08/05/2017),  n. 11155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21746/2011 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TALARICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO DOMINIJANNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

CLAUDIO MAGGISANO, rappresentata e difesa all’avvocato ROSARIO

CHIRIANO, giusta delega in atti;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMMERCIALE STATALE

“(OMISSIS)”, in persona del Dirigente scolastico pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 396/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/05/2011 r.g.n. 1886/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ROSARIA MUSTARI per delega Avvocato GIACOMO

DOMINIJANNI;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l’Avvocato ANDREA MAGGISANO per delega Avvocato ROSARIO

CHIRIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 396 del 2011, rigettava l’impugnazione proposta da T.M. nei confronti del MIUR e dell’Istituto tecnico (OMISSIS) e di C.E., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro il 25 febbraio 2008.

2. La T. aveva chiesto accertarsi la violazione delle graduatorie ufficiali da parte del convenuto e, conseguentemente, dichiarare che l’incarico svolto da C.E. spettava di diritto ad essa ricorrente, con condanna del convenuto al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente e l’ordine di correzione di tutte le graduatorie ufficiali.

A sostegno della propria domanda aveva dedotto di occupare nella graduatoria del suddetto Istituto del personale ATA, cui attingere per il conseguimento di rapporti di lavoro, una migliore posizione (101) rispetto alla C. (256), ma nonostante ciò, due incarichi a tempo determinato nell’anno 2002 e 2003 erano stati conferiti alla predetta, in violazione della graduatoria medesima, incarichi che invece avrebbero dovuto esserle assegnati. Da tale condotta dell’Amministrazione aveva subito danni.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. La Corte d’Appello nel confermare la statuizione di primo grado, premetteva che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della C. non era stata proposta in primo grado e l’estensione del contraddittorio alla stessa si giustificava solo in ragione alla domanda di accertamento e non a quella di condanna, con conseguente inammissibilità della domanda stessa.

Riteneva non fondato l’appello per mancanza di prova della domanda come già ritenuto dal giudice di primo grado.

Ed infatti dal solo collocamento in graduatoria della ricorrente, migliore rispetto a quello della C., non era dato desumere il diritto a conseguire gli incarichi invocati in luogo della predetta.

Nè ciò poteva desumersi dal posto in graduatoria della C., che avrebbe comprovato che tutti coloro che la precedevano in graduatoria erano occupati.

La T. avrebbe dovuto provare che tutti coloro che precedevano essa ricorrente in graduatoria erano occupati o comunque non interessati all’incarico.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la T. prospettando cinque motivi di ricorso.

6. Resiste il MIUR con controricorso.

7. Resiste con controricorso la C..

8. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea interpretazione della domanda, motivazione omessa o comunque insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

2. Assume la T. di aver agito non per l’accertamento, in assoluto, del diritto di essa ricorrente a ricoprire gli incarichi, ma per l’assegnazione degli stessi a lei in luogo della C., ciò esonerava essa ricorrente dalla prova che tutti coloro che la procedevano in graduatoria fossero già stati collocati o comunque non fossero più interessati all’incarico, essendo sufficiente che essa ricorrente vantasse una migliore posizione in graduatoria.

Dunque, la Corte d’Appello non aveva correttamente interpretato la domanda.

3. Il motivo non è fondato. Ed infatti, l’affermazione della Corte d’Appello non è correlata ad un’interpretazione della domanda – emergendo dalla sentenza di secondo grado che la ricorrente agiva dolendosi che gli incarichi erano stati assegnati non alla medesima ma ad una diversa aspirante collocata in graduatoria in una posizione meno favorevole – ma all’interesse ad agire della stessa, interesse che, per sussistere, deve sostanziarsi nella possibilità, in caso di accoglimento della domanda, di conseguire il bene della vita cui si aspira.

Dunque, nella specie, l’accertamento del mancato rispetto della graduatoria nell’assegnazione dell’incarico alla C. in ragione del fatto prospettato dalla ricorrente – che la C. si trovava dopo la T. nella graduatoria e che essa non aveva ricevuto incarichi – non avrebbe potuto determinare il conferimento dell’incarico alla T. ex sè, occorrendo a tal fine che quest’ultima avesse provato che coloro che la precedevano non vi potevano aspirare, o perchè già collocati o non aventi interesse.

La Corte d’Appello precisa in proposito come in relazione alla domanda dell’accertamento della violazione delle graduatorie ufficiali da parte del convenuto, la ricorrente non era riuscita a fornire la prova di uno specifico interesse che la rendesse ammissibile ex art. 100 c.p.c..

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, dell’art. 2729 c.c., violazione del principio di presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 213, 421 e 437 c.p.c., motivazione omessa o insufficiente, contraddittoria, illogica, su un punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 100 c.p.c..

Assume la ricorrente che, anche a prescindere dalla qualificazione della domanda, sarebbe stata violata la disciplina dell’onere probatorio e delle presunzioni semplici oltre al principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

Viene censurata la statuizione che affermava che essa ricorrente non poteva da un lato dolersi della condotta della PA come illegittima, e dall’altra invocarne la presunzione di legittimità, nel senso che l’avere conferito il posto alla 256^ in graduatoria comprovava che tutti coloro che la precedevano fossero occupati.

Assume la ricorrente che essendosi doluta che l’incarico era stato conferito a persona che la seguiva in graduatoria, nessun onere gravava su sè medesima, non vertendosi nella diversa ipotesi di colui che deve affermare la legittimità dell’incarico conferitogli rispetto a chi lo precede in graduatoria.

Dunque, doveva presumersi che l’Amministrazione avesse vagliato tutte le posizioni che precedevano il beneficiario della supplenza.

5. Il motivo non è fondato sia in ragione delle affermazioni svolte nella trattazione del primo motivo, sia perchè proprio il ricorso della T. priva di fondatezza la prospettata presunzione del vaglio da parte della PA delle posizioni che precedevano la C..

Nè, come dedotto dalla Corte d’Appello, la ricorrente aveva fatto ricorso agli strumenti processuali previsti a fini probatori dalla disciplina processuale, di cui oggi assume in astratto la irrilevanza assumendo un ruolo che, in presenza di specifiche richieste probatorie, sarebbe, invece, spettato al giudice di merito.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di error in procedendo. Violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 5, insufficiente, irragionevole e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione del principio di circolarità nel rito processuale del lavoro, tra oneri allegativi e probatori, violazione dell’art. 414 c.p.c., violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2.

Assume la ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto la domanda introduttiva del giudizio sufficientemente articolata in relazione all’art. 414 c.p.c. e non riteneva necessario allegazioni in punto di fatto, relative alle posizioni nella graduatoria dalla n. 1 alla n. 100, e quindi ai soggetti meglio collocati rispetto alla T. medesima, con la conseguenza di dovere ritenere che tale omissione veniva considerata irrilevante.

Ciò nonostante, il giudice di secondo grado, benchè non avesse ritenuto che dovessero essere provate tali circostanze, riteneva sussistente un difetto di prova.

7. Il motivo non è fondato. Ed infatti, la statuizione sulla sufficiente articolazione, ai fini dell’ammissibilità, della domanda spiegata in primo grado ex art. 414 c.p.c., attiene alla esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, ai fini della identificazione dell’oggetto della domanda, ma non impinge l’ambito delle prove, il cui vaglio è oggetto di distinto esame nella trattazione del merito della domanda.

8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., erronea interpretazione dell’atto di appello.

La ricorrente censura la statuizione che ha ritenuto domanda nuova quella proposta in appello nei confronti della C..

Assume la ricorrente che la mancata indicazione nelle conclusioni dell’atto di appello della domanda di risarcimento dei danni nei confronti della C. era dovuto ad un errore di trascrizione.

9. Il motivo è inammissibile per genericità della censura, che per altro non coglie la ratio decidendi della pronuncia del giudice di secondo grado, che ha ritenuto la novità della domanda proposta in appello nei confronti della C., e non la mancata reiterazione (a cui sembra riferirsi la deduzione di un errore di trascrizione) di una domanda già in precedenza richiesta in primo grado.

10. Con il quinto motivo di ricorso si prospetta l’omessa pronuncia sul motivo di appello attinente alle spese di giudizio che non erano state compensate in primo grado, benchè poi fossero state compensate in secondo grado.

11. Il motivo è inammissibile atteso che il ricorrente non circostanzia la censura riportando il motivo di appello che assume non essere stato vagliato.

12. Il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna al ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duecento per esborsi, Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15 per cento e accessori di legge, a favore della C., ed Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito a favore della parte pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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