Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11155 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22352/2002 proposto da:
SALINA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIORNELLI Giancarlo, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 108/2001 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 03/07/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per
l’inammissibilità.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che il 22.4.2009 questa Corte ha emesso la seguente ordinanza: “La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;
che tale dispositivo era determinato dal fatto che la Corte aveva rilevato che il ricorso era stato proposto irritualmente nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva partecipato a nessuna delle fasi del giudizio di merito in quanto il procedimento d’appello – introdotto il 28.7.2000, cioè prima della data di operatività delle agenzie fiscali – si era svolto correttamente nei soli confronti dell’Ufficio periferico del Ministero dell’Economia e delle Finanze senza l’intervento dell’Agenzia; che il citato Ministero non era mai stato estromesso dal giudizio nè esplicitamente nè implicitamente. La Corte aveva inoltre ritenuto che il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all’Agenzia delle Entrate, di cui alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999, costituisce un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente possibilità di esercitare la vocativo in jus sia nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze sia di questo unitamente all’Agenzia delle Entrate anche per la prima volta in sede di ricorso per cassazione;
che tale ordinanza è stata regolarmente notificata;
che il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010