Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11154 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22757/2014 R.G. proposto da:

M.G., difensore di sè medesimo, elettivamente domiciliata in

Roma, via Polibio, n. 45, presso lo studio dell’avv. Deuringer

Erica;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Lastrucci

Marcello, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana, n. 38,

presso lo studio dell’avv. Panariti Paolo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 09, n. 203/09/14, pronunciata il 13/01/2014,

depositata il 03/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’avv. M.G. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, un atto d’iscrizione ipotecaria su alcuni immobili conferiti in fondo patrimoniale conseguente a una cartella di pagamento dell’IRAP, per i periodi d’imposta 2002 e 2005, sostenendo l’illegittimità dell’iscrizione e, contestualmente, chiese la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

2. il primo giudice rigettò il ricorso e compensò le spese di lite, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana, sull’appello del contribuente e nel contraddittorio del concessionario della riscossione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ed ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni dell’avvocato toscano, testualmente (cfr. pag. 3 della sentenza della C.T.R.) così argomentando: “Preliminarmente va osservato che deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo il ricorrente provveduto al pagamento del dovuto nelle more del procedimento. Quanto alla richiesta di condanna di Equitalia al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto l’importo, poi versato, era comunque dovuto, a prescindere dall’iscrizione o meno dell’ipoteca effettuata su bene cadente nel fondo patrimoniale, la richiesta è da respingere. Avendo il contribuente sanato la sua posizione in corso di causa si compensano le spese di lite.”;

3. il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, mentre Equitalia resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1 – Art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione di legge – Violazione del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.”), il ricorrente premette che l’oggetto del contendere riguardava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e l’eventuale restituzione delle somme versate, sicchè era irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che, nelle more del giudizio, egli avesse estinto il presunto debito per il quale era stata iscritta ipoteca. Indi, addebita alla C.T.R. di avere contra legem dichiarato la cessazione della materia del contendere, in assenza del necessario presupposto della concorde richiesta delle parti, non avendo egli prestato il proprio consenso ad un simile esito della iite;

1.1. il motivo non è fondato;

la sentenza impugnata è conforme al tralatizio indirizzo di legittimità (cfr. Cass. 04/08/2017, n. 19568, e le precedenti pronunce ivi richiamate), che il Collegio condivide, in base al quale: “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.”;

2. con il secondo motivo (“Il motivo Art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione di legge – Violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 comma 1.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio sul rilievo che il pagamento del debito d’imposta aveva determinato la cessazione della materia del contendere, senza considerare che la questione giuridica centrale, pregiudiziale all’individuazione della soccombenza virtuale, da cui dipendeva la statuizione in punto di spese, consisteva nell’accertare se fosse o meno legittima l’iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale;

2.1. il motivo è inammissibile;

è orientamento costante della Corte (Cass. 31/03/2017, n. 8421) che: “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.”;

nella specie, la C.T.R., dopo avere dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza discostarsi da tale principio di diritto, ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese in quanto il contribuente, in corso di causa, aveva estinto il debito con l’erario;

3. con il terzo motivo (“III motivo violazione dell’art. 170 c.c. illegittimità della iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale – Violazione dell’art. 2808 c.c.”), il ricorrente rimprovera alla C.T.R. di non essersi pronunciata sull’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e aggiunge, testualmente (cfr. pag. 5 del ricorso), che: “Tale fondamentale indicazione avrebbe dovuto quindi spingere la (CTR) a dichiarare la soccombenza del responsabile e quindi la sua condanna alle spese ed ex art. 96 avendo agito con dolo e colpa gravi.”;

3.1. il motivo non è fondato;

posto che non è contestato che, durante il giudizio, a seguito dell’estinzione del debito erariale, vi era stata la cancellazione dell’ipoteca, la sentenza impugnata è conforme all’orientamento nomofilattico (Cass. 28/12/2018, n. 33587), secondo cui: “Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo.”;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere a Equitalia Centro Spa le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Marcello Lastrucci, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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