Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11154 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5509/2019 proposto da:

A.F., domiciliato in Roma via Antonio Stoppani 34 presso lo

studio dell’Avvocato Luca Silvagni e rappresentato e difeso

dall’Avvocato danilo Colavincenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1621/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.F., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso dal padre, di religione (OMISSIS), perchè aveva voluto convertirsi ad un’altra religione.

La Corte anconetana ha ritenuto che le ragioni esposte circa l’allontanamento dal (OMISSIS) erano poco credibili, visto il racconto non lineare e privo di riscontri, mentre appariva piuttosto da ascrivere a ragioni economiche.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non ravvisando una situazione di violenza generalizzata nel Paese tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non ravvisando peculiari situazioni personali di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), c), comma 4, lett. c), comma 5, lett. c), art. 6, comma 2, art. 7, commi 1 e 2 e art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ottemperato al dovere di integrazione probatoria di ufficio in merito alla impossibilità di ottenere effettiva tutela da parte delle istituzioni governative in (OMISSIS). Critica quindi la valutazione compiuta in merito alle condizioni socio/politiche del suo Paese.

Il motivo è inammissibile.

L’accertamento di non credibilità avrebbe dovuto essere censurato come vizio motivazionale, illustrando i fatti di cui sia stato omesso l’esame ex Cass. n. 3340 del 05/02/2019), ma ciò non è accaduto.

Inoltre la Corte territoriale ha compiuto un accertamento della situazione socio/politica del Paese e la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali e quando siano state introdotte nel giudizio di merito le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019; Cass. n. 30105 del 21/11/2018).

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il ricorrente si duole che la documentazione prodotta per comprovare il percorso di integrazione sia stata ritenuta irrilevante e che non sia stata considerata la sua permanenza in Libia;

si duole inoltre che non sia stata adeguatamente valutata la sua condizione soggettiva in relazione al principio di non refoulement.

Il motivo è fondato per quanto di ragione e va accolto, giacchè la Corte ha omesso radicalmente di esaminare il percorso d’integrazione che, se provato, avrebbe potuto rilevare al fine della comparazione come delineata ex Cass. n. 4455 del 23/02/2018.

Ugualmente inammissibile è il profilo di censura afferente alla violazione del principio di non refoulement per difetto di specificità circa la tempestiva introduzione del tema in fase di merito.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo per quanto di ragione, inammissibile nel resto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello anconetana in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, inammissibile il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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