Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11154 del 08/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.08/05/2017),  n. 11154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8779-2011 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PIERPAOLO PEZZUTO, GIOVANNI

FINA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Dirigente generale pro

tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LECCE, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– controricorrenti –

nonchè contro

I.S.A. “NINO DELLA NOTTE” POGGIARDO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1266/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/05/2010 r.g.n. 3063/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato DI MATTEO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la disapplicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti dell’ISA di Poggiardo, rispettivamente in date 27 maggio e 18 giugno 2004, e la conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 24 agosto 2004, con il quale era stata disposta la sua utilizzazione, nell’anno scolastico 2004/2005, presso l’Istituto magistrale di Tricase.

2. Il ricorrente aveva dedotto, in sintesi, di essere stato inserito nella dotazione organica provinciale in quanto divenuto soprannumerario nella sede di provenienza a seguito della adozione del Piano di Offerta Formativa, che aveva introdotto l’indirizzo didattico sperimentale denominato Progetto Michelangelo.

3. Aveva evidenziato che il POF era stato adottato in violazione della normativa di legge e di contratto perchè non era stato elaborato dall’organo competente, ossia dal Collegio dei Docenti, che in occasione della riunione tenutasi il 14 maggio 2004 aveva respinto a maggioranza il piano. Ciò nonostante il Consiglio di Istituto lo aveva adottato con la delibera del 27 maggio e solo successivamente il Collegio dei docenti si era di nuovo pronunciato, questa volta favorevolmente. In tal modo, peraltro, era stata invertita la sequenza procedimentale, secondo la quale la elaborazione da parte dei docenti doveva precedere e non seguire la adozione da parte del Consiglio di Istituto.

4. La Corte territoriale ha ritenuto non fondate le doglianze formulate dall’appellante e, ripercorse le diverse fasi del procedimento, ha evidenziato, in sintesi, che la istituzione del nuovo corso di studi era stata ampiamente discussa anche con le autorità locali ed era stata autorizzata a livello regionale. Ha aggiunto che il Collegio dei docenti aveva fatto proprio il piano e che non occorreva una nuova pronuncia del Consiglio di Istituto, atteso che il POF era già stato adottato da quest’ultimo nella seduta del maggio 2004. Infine la Corte di appello ha anche evidenziato che gli studenti che avrebbero potuto iscriversi nell’anno scolastico 2003/2004 ebbero notizia tempestiva della istituzione del nuovo corso e lo stesso P., consapevole delle ricadute che potevano determinarsi sulla sua posizione individuale, aveva chiesto il trasferimento condizionato alla permanenza del soprannumero.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero,dell’Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3, comma 3, e art. 24 CCNL 2002-2005 Comparto Scuola in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Evidenzia che il D.P.R. richiamato in rubrica individua con chiarezza le fasi del procedimento, riservando al Collegio dei Docenti la elaborazione del Piano ed al Consiglio di Istituto la iniziale funzione di indirizzo nonchè la fase conclusiva dell’iter procedimentale. Nel caso di specie dette fasi erano state invertite in quanto il Consiglio aveva adottato il POF nonostante che il Collegio dei Docenti si fosse espresso sfavorevolmente a maggioranza e, quindi, senza che sussistessero i necessari presupposti. Nessun rilievo poteva avere la successiva delibera, questa volta positiva, dell’organo deputato alle scelte didattiche, perchè a detta delibera non aveva fatto seguito la adozione da parte del Consiglio, che era tenuto a pronunciarsi nuovamente, essendo illegittima la precedente deliberazione.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3, comma 5, perchè la adozione del POF sarebbe dovuta avvenire entro la data fissata per le iscrizioni e, quindi, non oltre il 25 gennaio 2004. Il ricorrente, pertanto, poteva essere ritenuto in sovrannumero solo dall’anno scolastico 2005/2006. Aggiunge che anche la inclusione nella Dotazione Organica Provinciale doveva essere ritenuta illegittima perchè la adozione del POF aveva determinato solo una contrazione delle ore e, quindi, il docente non poteva essere considerato perdente posto. Infine evidenzia che l’insegnamento di “Arte del restauro delle opere lignee” non era stato mai introdotto per cui il piano di offerta formativa aveva solo pregiudicato il docente, senza apportare alcun beneficio alla istituzione scolastica. Il ricorrente insiste, quindi, per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni consistiti nell’avere subito un illegittimo trasferimento in conseguenza del quale aveva dovuto affrontare quantomeno maggiori spese per raggiungere la nuova sede di lavoro.

3. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità perchè la sentenza impugnata ha escluso il “sovvertimento della sequenza dettata dal D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3, comma 3”, valorizzando, innanzitutto, il contenuto degli atti che avevano preceduto la materiale elaborazione del piano della offerta formativa, dai quali si desumeva la avvenuta approvazione, anche a livello regionale, del Progetto Michelangelo, comportante la attivazione del corso di restauro del legno e del mobile antico.

La censura, pur denunciando violazione di norme di legge e di contratto, muove da una diversa lettura del contenuto dei documenti rilevanti ai fini di causa e, quindi, finisce per sollecitare una indagine di merito non consentita al giudice di legittimità.

3.1. Il motivo, inoltre, è formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, perchè il ricorso riporta, a pag. 14, solo i risultati della votazione del 14 maggio 2004, ma: non fa alcun cenno al contenuto del verbale; del successivo deliberato assunto dal Consiglio di Istituto il 17.5.2004 trascrive una minima parte; infine non riporta la deliberazione del 18 giugno 2004 nè indica le ragioni per le quali il Collegio dei docenti, che inizialmente si era diversamente espresso, aveva rivisto la sua posizione.

I requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo la esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

3.2. Si deve poi aggiungere che il motivo, nella parte in cui pretende di far discendere la illegittimità del piano della offerta formativa dall’esito della votazione espressa dal Collegio dei docenti il 14 maggio 2004, muove da una errata interpretazione del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 3.

La norma, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede la obbligatoria predisposizione da parte dell’istituzione scolastica del P.O.F., in quanto “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” attraverso il quale il singolo istituto, nell’ambito della sua autonomia, “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa”. Il secondo comma stabilisce che il piano deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale ma deve anche riflettere “le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, tanto che la predisposizione deve essere preceduta da consultazioni degli enti locali e delle “diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio”.

Il comma 3, poi, assegna al collegio dei docenti il compito di elaborare il piano ” sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”, mentre riserva la adozione al consiglio di circolo o di istituto.

Il piano, pertanto, è il frutto di un complesso iter procedimentale che, pur prevedendo la partecipazione di tutte le componenti della istituzione scolastica, riserva un ruolo particolare al consiglio di istituto, al quale spettano sia la iniziale scelta degli indirizzi generali e dei criteri di gestione e di amministrazione, sia la definitiva approvazione dopo la elaborazione ad opera del collegio dei docenti.

La fase della elaborazione, quindi, pur non potendo essere definita meramente esecutiva, è condizionata dalle scelte operate a monte che, a loro volta, sono il frutto delle consultazioni svolte con le istituzioni operanti nel territorio e con gli organismi rappresentativi dei genitori e degli alunni.

Ciò porta innanzitutto ad escludere che il collegio dei docenti possa, in sede di elaborazione, rimettere in discussione gli atti di indirizzo che precedono la predisposizione del piano.

Inoltre, dato il ruolo fondamentale che il POF svolge nella vita della istituzione scolastica, si deve ritenere che la mancata formazione di una maggioranza in seno al collegio dei docenti, una volta che il documento sia stato materialmente elaborato e predisposto, non possa determinare l’arresto dell’iter procedimentale previsto dal legislatore, soprattutto ove il dissenso riguardi non il piano nel suo complesso, ma un singolo aspetto dell’offerta formativa.

In tal caso, quindi, la scelta fra le due opzioni a confronto non potrà che spettare all’organo al quale sono riservati sia la indicazione degli indirizzi generali, sia la definitiva approvazione del piano.

Da detti principi discende che nella fattispecie non determina illegittimità della delibera adottata dal Consiglio di istituto il 18 giugno 2004 la circostanza che a quella data il piano, sebbene elaborato, non fosse stato approvato, quanto alle modalità di attivazione del Progetto Michelangelo, dalla maggioranza del collegio dei docenti. Ne deriva anche la irrilevanza del ripensamento da parte del Collegio dei docenti successivo alla adozione dell’atto, giacchè, una volta adottato legittimamente il Piano da parte dell’organo competente, detto ulteriore passaggio poteva essere del tutto omesso.

4. Il secondo motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Quanto al contenuto del Piano dell’offerta formativa, che secondo il ricorrente non poteva intervenire sui corsi dell’anno scolastico 2004/2005, sussistono i medesimi profili di inammissibilità evidenziati al punto 3.1., poichè il ricorrente non riporta nel ricorso la parte del documento rilevante ai fini di causa.

La sentenza, inoltre, non esamina la questione della legittimità della inclusione del P. nella dotazione organica provinciale, pur a fronte di una mera riduzione delle ore di insegnamento e non della soppressione dell’intera cattedra. Il ricorrente, pertanto, per evitare la pronuncia di inammissibilità della censura avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere prospettato la questione medesima in entrambi i gradi del giudizio di merito.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che “qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata…, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 22.4.2016 n. 8206).

5. La particolarità della vicenda e la novità della questione giuridica giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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