Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11153 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12968/2014 R.G. proposto da:

FINANZIARIA IL BELVEDERE SPA, già CASTELLO UNO SRL, rappresentata e

difesa dall’avv. Falsitta Gaspare, dall’avv. Pansieri Silvia e

dall’avv. Gradara Rita, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultima in Roma, largo Somalia, n. 67;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione Avverso la sentenza della

Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 43, n.

153/43/13, pronunciata il 05/11/2013, depositata il 19/11/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Castello Uno Srl con socio unico, poi incorporata per fusione nella Finanziaria Il Belvedere Spa, della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria, in seguito a controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, relativo alla dichiarazione per il 2007, aveva recuperato a tassazione Euro 39.374,96, quale reddito presunto, in applicazione della disciplina antielusiva delle società non operative (c.d. “società di comodo”), ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30,;

2. la Commissione tributaria provinciale di Lecco accolse il ricorso, con sentenza (n. 52/2/12) riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, nel contraddittorio della contribuente, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che l’ufficio aveva fatto legittimo uso dello strumento del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis, cit., senza che fosse necessario emettere un avviso di accertamento, in quanto, anteriormente alla dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria aveva rigettato l’interpello disapplicativo della disciplina delle società di comodo proposto dalla contribuente, sicchè la successiva indicazione, in dichiarazione, di un reddito pari a zero, in luogo del reddito minimo imponibile derivante dall’applicazione della citata disciplina antielusiva, costituiva un mero errore di compilazione della dichiarazione, emendabile dall’A.F. con la procedura automatizzata dell’art. 36-bis, cit., prodromica all’emissione della cartella di pagamento per il recupero delle imposte dovute e non versate;

3. la società ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con una memoria; l’Agenzia ha depositato atto di costituzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso (“A) Primo mezzo di ricorso: violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Commissione regionale ha erroneamente ritenuto che l’applicazione della presunzione sulle società non operative rientrasse tra i casi di correzione di errori materiali e di calcolo commessi in dichiarazione.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’emissione, in via automatica, della cartella di pagamento, sul presupposto che l’ente impositore aveva rigettato l’interpello disapplicativo della società, senza considerare che, da un lato, il rigetto dell’istanza di disapplicazione (della disciplina delle società di comodo) non è ricompreso tra gli atti suscettibili di autonoma impugnazione, dall’altro, l’imputazione del maggior reddito derivante dalla presunzione delle società di comodo non corrispondeva alla correzione di un errore materiale o di calcolo (emendabile dall’A.F. attraverso la procedura di liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis, cit., senza necessità dell’avviso di accertamento), ma semmai alla correzione di un errore giuridico. Infatti, la contribuente aveva dichiarato un reddito pari a zero non per una svista o una dimenticanza, bensì ritenendo di non essere assoggettabile alla disciplina delle società non operative;

2. con il secondo motivo (“B) Secondo mezzo di ricorso: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 La Commissione regionale ha del tutto omesso di esaminare l’eccezione di infondatezza delle pretese erariali che era stata proposta in via subordinata nel ricorso introduttivo ed era stata riproposta nelle controdeduzioni di secondo grado.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi confrontata con l’eccezione dell’appellata” secondo cui, anche nel caso in cui la procedura seguita dall’Amministrazione fosse stata ritenuta rituale, la cartella avrebbe dovuto comunque essere annullata per l’infondatezza, nel merito, della pretesa fiscale, in quanto la contribuente aveva dedotto e documentato che, nel 2007, non le era stato possibile esercitare una normale attività di impresa per un impedimento oggettivo, riconducibile allo stato di fatiscenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale;

3 il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento del secondo;

3.1. la CTR, nel riconoscere la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, non si è conformata al consueto indirizzo di questa Sezione (Cass. 12/12/2016, n. 25472; nello stesso senso: Cass. 29/12/2020, n. 29734), al quale va data ulteriore continuità, secondo cui “In materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società.”;

4. in conclusioni, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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