Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11153 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11111/2010 proposto da:

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZI Sergio, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, GIUSEPPINA GIANNICO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

2.3.2010, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giorgio Antonini (per delega avv.

Sergio Nunzi) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, con cui è stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell’Inps per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, con condanna del ricorrente alle spese; la Corte rilevava che il consulente aveva ravvisato il superamento della soglia di legge nel periodo dal 1973 al 1979, mentre successivamente dal 1.7.79 al 28.2.89 la esposizione, pur probabile, era inferiore alle 100 ff/lt e concludeva che il beneficio non poteva essere riconosciuto giacchè detto superamento deve avvenire in ogni anno del decennio.

Avverso detta sentenza il P. propone ricorso sostenendo, con il primo motivo, che la concentrazione media annua andrebbe necessariamente rapportata all’intero periodo lavorativo; con il secondo mezzo si duole della mancata ammissione, senza alcuna motivazione, delle prove testimoniali richieste, e con il terzo motivo della condanna alle spese;

L’Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, infatti, quanto al primo motivo, è già stato affermato (Cass. n. 4650 del 2009) che “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, applicabile ratione temporis, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno”.

La questione è se l’esposizione qualificata all’amianto legittimante l’attribuzione del beneficio previdenziale di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, comporti necessariamente il superamento della soglia limite definita dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, per ogni anno utile ai fini della durata ultradecennale dell’esposizione, escludendosi il ricorso alla media ponderata di esposizione con riferimento all’intero periodo oggetto di rivalutazione contributiva;

La conferma di questo indirizzo di legittimità è data dal rilievo che il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 – con disposizione ritenuta chiaramente di valore confermativo del diritto previgente, analogamente a quella relativa al valore di soglia – al comma 3 fa espresso riferimento a “concentrazione media annua non inferiore a 100/fibre litro come valore medio su otto ore al giorno”;

Inoltre la tesi contraria è basata sul concetto di una “esposizione cumulativa” alle fibre di amianto, che è concetto contrastante con il consolidato principio giurisprudenziale della sussistenza di una soglia minima di esposizione alle fibre, avente fondamento normativo – come è noto – nella L. n. 257 del 1992;

Ed invero, se si dovesse fare riferimento ad una “esposizione cumulativa”, dovrebbero essere considerati utili ai fini dell’attribuzione del beneficio anche periodi di esposizione – di durata pure indeterminata – con valori inferiori a quel limite, salvo poi a distribuire tali periodi nell’ambito di un maggiore arco temporale, comunque ultradecennale, considerato dalla legge, e si finirebbe così col negare, sostanzialmente, quella soglia minima cui è subordinata l’applicazione del beneficio in questione; E proprio per la necessità, ai fini di detto beneficio, di verificare la sussistenza della esposizione ad un rischio qualificato delle fibre o delle polveri di amianto per periodi ultradecennali, la successiva disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, citato art. 47 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), ha in effetti specificato il requisito della durata di esposizione alle inalazioni di fibre di amianto indicando una “concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” (per un periodo non inferiore a dieci anni – e non più ultradecennale) e quindi ponendo il riferimento ad ogni singolo anno;

Parimenti infondato è il secondo motivo, giacchè le prove testimoniali, anche se ammesse, nulla avrebbero potuto dire sulla concentrazione di fibre;

Anche il terzo mezzo non può essere accolto perchè nessuna disposizione di legge, dopo le modifiche apportate dalla legge del 2003 all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., esonera il soccombente al pagamento delle spese, a meno che non rinunci all’azione (L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 25);

Il ricorso va quindi rigettato, le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi ed in millecinquecento Euro per onorari con accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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