Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11153 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5504/2019 proposto da:

M.L.A., domiciliato in Roma via Antonio Stoppani 34

presso lo studio dell’Avvocato Luca Silvagni e rappresentato e

difeso dall’Avvocato danilo Colavincenzo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1754/2018 della CORTE di APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.L.A., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 di protezione internazionale in tutte le sue forme, già denegata dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per paura della prima moglie del padre che, a suo dire, aveva praticato la magia nera nei suoi confronti rendendogli ostile il padre stesso, che non aveva più voluto finanziargli gli studi.

La Corte anconetana ha ritenuto che le ragioni dell’allontanamento dal (OMISSIS) erano credibili, ma da inscrivere in una vicenda privata che avrebbe potuto essere affrontata con l’aiuto delle autorità locali.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non ravvisando una situazione di violenza generalizzata nel Paese tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato; infine, ha negato la protezione umanitaria, non ravvisando peculiari situazioni personali di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b), c), comma 4, lett. c), comma 5, lett. c), art. 6, comma 2, art. 7, commi 1 e 2, e art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e art. 27, comma 1 bis,. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, avendo collocato la sua vicenda in un ambito privatistico, non abbia ottemperato al dovere di integrazione probatoria di ufficio in merito alla impossibilità di ottenere effettiva tutela da parte delle istituzioni governative in (OMISSIS), e che, pur avendolo ritenuto credibile, non abbia considerato che il condizionamento psicologico, assimilabile ad una sorta di violenza psichica, subito dalla matrigna poteva farsi rientrare nei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), art. 6, comma 2, art. 7, commi 2, lett. a) considerandola un soggetto non statuale da cui lo Stato non era in grado di tutelarlo. Critica quindi la valutazione compiuta in merito alle condizioni socio/politiche del (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha compiuto un accertamento della situazione socio/politica del Paese e la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali e quando siano state introdotte nel giudizio di merito le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019; Cass. n. 30105 del 21/11/2018).

Non risulta che il ricorrente abbia nemmeno dedotto di essersi rivolto inutilmente alle autorità per denunciare la condotta della matrigna e sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il ricorrente si duole che la documentazione prodotta per comprovare il percorso di integrazione sia stata ritenuta irrilevante; si duole inoltre che non sia stata adeguatamente valutata la sua condizione soggettiva in relazione al principio di non refoulement.

Il motivo è fondato per quanto di ragione e va accolto, giacchè la Corte ha omesso radicalmente di esaminare il percorso d’integrazione che, se provato, avrebbe potuto rilevare al fine della comparazione come delineata ex Cass. n. 4455 del 23/02/2018.

Va, invece, disatteso in quanto inammissibile il profilo di censura afferente alla violazione del principio di non refoulement per difetto di specificità circa la tempestiva introduzione del tema in fase di merito.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo per quanto di ragione, inammissibile nel resto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello anconetana in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, inammissibile il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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