Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11153 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 22/12/2006, rep. n. 72480;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/06/2006 R.G.N. 289/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, pubblicata l’8 giugno 2006, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva respinto il suo ricorso volto alla costituzione di una rendita da malattia professionale.

Il ricorrente, premesso di aver chiesto il riconoscimento all’INAIL di una rendita da silicosi o broncopneumopatia professionale, negatagli dal giudice di primo grado sulla scorta di una consulenza tecnica di ufficio e dal giudice di appello sulla scorta di una nuova consulenza, chiede la cassazione della sentenza impugnata per un unico motivo.

L’INAIL si difende con controricorso e memoria per l’udienza.

L’unico motivo e’ cosi’ rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a e codice n. 333 della tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”.

Il quesito di diritto e’ il seguente: la tabella delle menomazioni non prevede nei suoi codici il danno da broncopneumopatia cronica professionale ma solo l’insufficienza respiratoria generica con riferimento ai parametri di cui all’allegato 2, parte A, che prende in considerazione solo tre dati. Tenuto conto che la tabella non prevede il danno da broncopneumopatia professionale, deve il giudice valutare il danno biologico complessivo derivato dalla accertata malattia professionale o deve limitarsi ad indennizzare il solo deficit respiratorio con riferimento ai soli indici indicati nel cod. 333 nonostante il ctu abbia precisato che tale codice e’ insufficiente a per valutare il complesso danno derivato dalla riscontrata malattia professionale?” Il ricorso non e’ fondato.

Il caso in esame e’ soggetto, ratione temporis, al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha riformato la disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La nuova normativa introduce alcune modifiche nel sistema, che rimane pero’ un sistema “misto”, in cui “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 (tabelle previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 3 e 211 tu. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) delle quali il datore di lavoro dimostri l’origine professionale” (cosi’ espressamente il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4.

La modifica piu’ rilevante e’ quella introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 che definisce il danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali come “lesione della integrita’ psicofisica suscettibile di valutazione medico legale della persona”, precisando che “le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita’ di produzione del reddito del danneggiato”.

A tal fine la norma precisa che, in caso di danno biologico l’INAIL, nell’ambito del sistema di indennizzo a sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, eroga un’indennita’ disciplinata dai punti a e b del medesimo art. 13.

Le menomazioni vengono valutate “in base a specifica tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico – relazionali”.

L’indennizzo e’ in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore a 6% ed inferiore al 16% e comportano l’erogazione di un ulteriore indennizzo in forma di rendita quando la menomazione e’ superiore al 16%.

Per stabilire il grado della menomazione si fa riferimento alle tabelle approvate con D.M. del 12 luglio 2000.

Nel caso in esame, tanto la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado che quella svolta in appello hanno escluso che il C. sia affetto da silicosi o da pneumoconiosi. Si e’ invece accertato che il lavoratore e’ affetto da “bronchite cronica” di cui possano aver svolto un ruolo almeno concausale, le polveri miste a componente silicata e calcarea e le componenti inerti inalate nel corso del lavoro in ambiente minerario.

Sul punto la sentenza non e’ oggetto di critiche.

Distinto e’ il problema della quantificazione del danno biologico indennizzabile dall’INAIL. Il ricorso per Cassazione sul punto precisa “la motivazione della sentenza e’ in teoria condivisibile ma e’ sicuramente erronea quando non tiene conto di un dato decisivo”…. “la sentenza non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto che nelle tabelle non sono indicate in alcun codice le pneumoconiosi”. E, in altro punto, si rileva che nelle tabelle delle menomazioni non compaiono la silicosi e le altre pneumoconiosi, malattie tuttora indennizzabili per le quali e’ necessaria una valutazione, che deve essere fatta a parere del ricorrente in via analogica o applicando l’art. 78 del t.u..

Ma tale omissione, nel caso in esame, e’ quanto meno irrilevante, perche’ le consulenze hanno escluso, e la sentenza ne da atto senza peraltro essere oggetto di critica sul punto, che non e’ stata rilevata la sussistenza di una silicosi o di una forma di pneumoconiosi, ma solo di una bronchite cronica a concausa professionale.

Non vi e’ pertanto il presupposto del ragionamento critico svolto nel ricorso, che deve essere rigettato.

Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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