Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11152 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10558/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

DE VIVO Marcello, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4498/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

15.12.09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Triolo (per delega avv.

Antonietta Ceretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bari G.G., operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2005; il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda, rigettata in primo grado, veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

La parte privata resiste con controricorso;

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 comma 4 lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, contrariamente a quanto si eccepisce in controricorso, non rileva il mancato deposito del contratto provinciale, giacchè il contrasto tra le parti non si appunta sulle tariffe ivi stabilite, ma su una disposizione regolata dal CCNL, che è stato ritualmente depositato dall’Istituto ricorrente. Si tratta infatti di stabilire se la indennità di disoccupazione spettante per l’anno che interessa la presente causa sia stata correttamente liquidata dall’Inps sulla base dei salari medi convenzionali congelati al 1995 dalla L. n. 549 del 1995, oppure la liquidazione non sia corretta ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 146 del 1997, perchè, per quell’anno, detti salari medi convenzionali erano già stati superati dalle retribuzioni spettanti ai sensi dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La questione posta alla Corte è quindi quella di cui al quesito, e cioè, se – nell’effettuare il raffronto tra i salari medi convenzionali congelati al 1995 (salario convenzionale) e la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva provinciale (salario reale), in relazione all’anno che interessa – quest’ultimo debba o no essere calcolato in modo da comprendervi la quota trattamento di fine rapporto. La contrattazione collettiva provinciale determina solo le tariffe, mentre la struttura della retribuzione non può che essere regolata dal contratto nazionale ed è dunque al CCNL che bisogna avere riguardo in relazione alla inclusione o meno di detta quota;

Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:

“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convenite in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

L’esito complessivo del giudizio e la relativa novità della tesi propugnata dalla sentenza impugnata, consigliano la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del controricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro ottocento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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