Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11152 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SCALIA

6, presso lo studio dell’avvocato LO DUCA ANTONINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LA MALFA ANTONINO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 05/12//2006, rep. n. 72270;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1156/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/11/2005 R.G.N. 24/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Messina del 13 ottobre 2005, che, in accoglimento dell’appello dell’INAIL ed in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda attorea.

Il ricorrente basa il ricorso su di un unico motivo che definisce di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”.

L’INAIL si difende con controricorso.

Il ricorso e’ formulato mediante la inserzione nell’atto, spesso senza adeguata spiegazione, di una molteplicita’ di fotocopie di documenti.

Il divieto di produzione di documenti nel giudizio di cassazione, imposto dall’art. 372 c.p.c. rende inammissibili motivi di ricorso formulati attraverso l’inserzione di fotocopie dei documenti ad integrazione dei motivi di censura; mentre il principio di autosufficienza del ricorso, espresso dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, onera la parte ricorrente, che lamenti il vizio di motivazione per omesso esame dei documenti, del riferimento preciso ad essi, anche ed eventualmente con citazioni testuali, ma non viene soddisfatto con la riproduzione integrale, che non puo’ sostituire l’iter argomentativo.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca di inizio del processo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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