Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11151 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9931/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LANZETTA Elisabetta, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato BOUCHE’
FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2018/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
12.11.09, depositata il 20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Franco Bouchè che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
PINOCCHI GHERSI che conferma la relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, confermando la statuizione di primo grado, aveva accertato la infondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di C.F., dipendente dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5;
Letto il ricorso dell’Inps con un motivo ed il controricorso della parte privata;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi già affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1 ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”;
Detta sentenza è stata seguita da numerose altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”;
Ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre millecinquecento Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011