Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11151 del 19/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7931-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ADRLATICA ROTTAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO OLIVIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 494/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA, depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 con il quale l’Ufficio, sulla base di un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, aveva accertato un maggior reddito imponibile derivante da costi illegalmente dedotti;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, quanto al recupero dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali ferrosi, emerge che la società contribuente ha dato prova di un corretto comportamento tramite l’esibizione dei documenti contabili riferiti alla merce acquistata e all’esborso dei relativi corrispettivi, effettuando i pagamenti con mezzi di rintracciabilità bancaria, non risultando movimentazioni anomale nè nei conti dei soci nè in quelli dei familiari;
che quindi sarebbe esauriente la dimostrazione dell’effettività delle relative operazioni d’acquisto dei materiali ferrosi da parte del contribuente, spettando all’Ufficio, con elementi certi e incontrovertibili provare la non corrispondenza oggettiva e la falsità della documentazione, prova che non è stata fornita: in particolare è del tutto ininfluente la circostanza che la consorte del venditore operi in un settore similare a quello del compratore;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1987, art. 109 e artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in quanto la CTR avrebbe da un lato violato il principio secondo cui la prova dei requisiti di deducibilità incombe sul contribuente e dall’altro omesso di valutare tutti gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno della ripresa a tassazione;
considerato che, secondo questa Corte, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura (nella specie l’esibizione dei documenti contabili riferiti alla merce acquistata) ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati (nella specie pagamenti con mezzi di rintracciabilità bancaria), che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 5 luglio 2018, n. 17619; Cass. 29 ottobre 2018, n. 26453);
ritenuto dunque che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019