Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11151 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOCERA

UMBRA 166, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO VINCENZO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/06/2006 R.G.N. 326/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l’Avvocato LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di P.O. diretta ad ottenere la maggiorazione della rendita INAIL di cui era titolare in conseguenza di due infortuni sul lavoro.

I giudici di appello ponevano a base della decisione il rilevo fondante che le emergenze istruttorie non dimostravano la effettiva verificazione degli infortuni e la causa violenta degli stessi.

A Avverso questa sentenza il P. ricorre in Cassazione sulla base di tre censure. Resiste con controricorso l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che la Corte di appello non ha tenuto conto -, quanto al trauma acustico, del raggiungimento della prova relativamente all’utilizzo di mazze e strumenti di lavoro rumorosi.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, allega che la Corte non ha considerato, quanto al precitato trauma, che il danno acustico puo’ ben realizzarsi solo dalla parte esposta alla fonte di rumore.

Con il terzo motivo il P., sostenendo vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non aver valutato la Corte del merito la inverosimiglianza delle dichiarazioni dei testi e del datore di lavoro, rese in discordanza della sua prospettazione e della testimonianza a lai favorevole.

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico vanno trattate congiuntamente, sono infondate.

Va premesso che per costante giurisprudenza la quale costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).

in tale ottica si e’ ribadito che questa Corte che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).

Ne’, si e’ ulteriormente rimarcato, il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo’ proporre con esso un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso 31 risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, percio’, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Sulla base di tali principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale da conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che non vi e’ la dimostrazione del verificarsi degli eventi stessi, mirano sostanzialmente a meramente contestare, e la scelta del giudice del merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e piu’ favorevole lettura delle prove che in quanto tali non sono ammissibili in sede di legittimita’.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, rt. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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