Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11150 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16900/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

U.B.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione n. 22, n. 98/22/12, pronunciata il 14/12/2012,

depositata il

28/12/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di U.B., dell’atto di contestazione con il quale l’Amministrazione le addebitava, per l’annualità 2004, di avere omesso, in violazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, di dichiarare, da una parte, il trasferimento verso l’estero di denaro, per un importo di Euro 66.900,00, dall’altra, l’esistenza di attività estere di natura finanziaria, per un importo di Euro 33.100,00, con consequenziale applicazione della sanzione prevista dal medesimo D.L., art. 5. L’atto sanzionatorio traeva fondamento dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Belluno, nel quale si contestava alla contribuente di avere dato mandato alla General Dinamics Sa, con sede legale in Lugano, di eseguire, all’estero, nell’interesse esclusivo della mandante, le operazioni ritenute opportune, su somme di denaro che erano state depositate su un conto (contraddistinto da un codice alfanumerico), sul quale, nel 2004, erano state fatte movimentazioni (in entrata e in uscita) per Euro 66.900,00;

2. la Commissione tributaria provinciale di Belluno rigettò il ricorso, con sentenza (n. 2/02/2011) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo che quest’ultima (producendo documentazione della Guardia di Finanza depositata agli atti del procedimento penale) aveva dimostrato che mancava la prova di qualsivoglia investimento estero a proprio favore; anzi, a giudizio della C.T.R., l’appellante aveva dimostrato che tutti i versamenti effettuati confluivano sui conti personali (aperti in Italia) dei membri di un’organizzazione truffaldina e che, all’estero, risultava investita solo una piccola quota del capitale raccolto, senza che l’investimento fosse riconducibile a singoli investitori e tanto meno alla sig.ra U.. Conclusivamente, secondo la C.T.R., a prescindere da quale fosse il proposito dell’appellante (per l’irrilevanza di tale “atteggiamento interiore”), in mancanza di effettivi investimenti all’estero suscettibili di produrre reddito, poichè il denaro della contribuente era stato “dirottato nei conti personali dei truffatori”, non si era verificato il presupposto di fatto della violazione tributaria;

3. l’Agenzia propone ricorso per cassazione, con un motivo; la contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 6, conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata per avere affermato che l’obbligo della dichiarazione ricorra soltanto per gli investimenti all’estero suscettibili di produrre reddito, là dove invece sufficiente presupposto dell’obbligo di dichiarazione è la mera movimentazione di somme di denaro destinate all’investimento estero, anche se tale investimento non si verifica, come pure la semplice detenzione all’estero di somme di denaro, pur se non proficuamente investite;

1.1. il motivo è fondato;

è indirizzo nomofilattico di questa Sezione (Cass. 14/06/2018, n. 15608; nello stesso senso: Cass. n. 20032 del 2011), cui va data continuità, in assenza di ragioni contrarie, che l’obbligo di dichiarazione di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 4 agosto 1990, n. 227 (nel testo ratione temporis vigente), relativo agli investimenti e le attività di natura finanziaria all’estero, riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti esteri e ciò in quanto il medesimo D.L., art. 6, prevede, con presunzione “furis tantum” (superabile da prova contraria a carico del contribuente), la fruttuosità (al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta) delle somme depositate all’estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale;

nella specie, la C.T.R., discostandosi da tale principio di diritto, per il quale – è utile ripeterlo – l’obbligo di dichiarazione è correlato alla detenzione su conto estero di somme di denaro (a partire da un certo importo) destinate all’investimento fruttifero, non già all’effettivo investimento -, ha erroneamente escluso l’obbligo della contribuente di dichiarare i capitali trasferiti e detenuti all’estero a causa del fatto, in sè irrilevante, che tali “fondi neri” non fossero stati investiti dalla mandataria svizzera, per essere stati (in massima parte) fraudolentemente distratti da terzi sui propri conti personali;

ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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