Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1115 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8865-2019 proposto da:

R.D., D.B.M.C., in qualità di eredi di

D.B.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE C. SABATINI

150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SILVIO FALATO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI

54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 597/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B.V. convenne in giudizio la Provincia di Campobasso, davanti al Giudice di pace della medesima città, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprietà in occasione del sinistro stradale nel quale la stessa, guidata da D.B.M.C., mentre stava percorrendo la strada (OMISSIS) nel tratto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), era finita contro un muretto a causa del brecciame presente sulla carreggiata e delle pessime condizioni della medesima.

A sostegno della domanda espose che il sinistro era da addebitare alla parte convenuta la quale non aveva osservato le dovute cautele nella manutenzione della strada.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, acquisiti documenti e svolta prova per testimoni, rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7 settembre 2018, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Giudice di pace ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Campobasso ricorrono R.D. e D.B.M.C., entrambe in qualità del defunto D.B.V., con unico atto affidato a due motivi.

Resiste la Provincia di Campobasso con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le prove esistenti, violando le regole in tema di responsabilità del custode e non considerando che è a carico di quest’ultimo l’onere della prova del caso fortuito.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 116 c.p.c., rilevando che la motivazione della sentenza sarebbe del tutto carente e che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la deposizione dell’unico teste escusso, che aveva individuato il punto della strada dov’era accaduto l’incidente.

3. Entrambi i motivi di ricorso sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

3.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Costituisce poi pacifica acquisizione della giurisprudenza il principio per cui anche in relazione all’applicazione dell’art. 2051 c.c., rimane a carico del danneggiato l’onere della prova circa l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia (nella specie, la strada) ed il fatto dannoso (v., tra le altre, le ordinanze 22 dicembre 2017, n. 30775, 30 ottobre 2018, n. 27724, e 13 febbraio 2019, n. 4160).

3.2. Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha evidenziato che il danneggiato aveva compiuto allegazioni generiche circa l’esatta individuazione del tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro, non aveva prodotto fotografie relative allo stato dei luoghi e non aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine subito dopo i fatti; per cui la sola deposizione del teste E.M., nipote del danneggiato, non era sufficiente a dimostrare la dinamica del fatto dannoso e l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Di conseguenza, anche in considerazione dell’ottima visibilità, era da ritenere che, se la conducente avesse guidato con la dovuta prudenza, avrebbe certamente visto il brecciolino ed avrebbe evitato il sinistro.

3.3. A fronte di tale motivazione, le censure di cui al primo motivo si rivelano inammissibili, posto che dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha appunto escluso che l’attore avesse provato il nesso di causalità. La motivazione del Tribunale, in linea, come si è detto, con la giurisprudenza di questa Corte, esclude che siano ravvisabili le prospettate violazioni di legge.

Le censure del secondo motivo – che oscillano tra una doglianza di vizio di motivazione e la presunta violazione di legge – sono parimenti inammissibili, in quanto si risolvono nell’indebita sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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