Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1115 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. II, 19/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.N.M.A., per legge domiciliato presso

la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA e

A.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia depositata il 26 ottobre

2009 (proc. n. 58/08);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

o, in subordine, l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. C.N.M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia in data 26 ottobre 2009 e comunicata in pari data, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto con il quale veniva liquidato il compenso spettategli quale difensore d’ufficio dell’imputato A.A., con esclusione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla procedura monitoria ed esecutiva intentata per il recupero del credito professionale;

che il ricorso per cassazione, notificato il 9 novembre 2009, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 10 novembre 2009;

che il ricorso è affidato a due motivi, i quali denunciano violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che, in particolare, il ricorrente ha omesso di depositare la copia autentica del provvedimento impugnato, e perciò non ha osservato la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

che l’obbligo di deposito di copia autentica del provvedimento impugnato non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione, come nella specie, di copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità (Cass., Sez. Lav., 20 novembre 2002, n. 16385; Cass., Sez. Lav., 16 dicembre 2002, n. 17995; Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2006, n. 13204);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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