Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1115 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1115 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso 19578-2010 proposto da:
ACSM AGAM SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
LUCISANO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE ZIZZO, FRANCESCA MAZZA giusta delega a
2017

margine;
– ricorrente –

1581

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 18/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 17/2010 della COMM.TRIB.REG.

LOW_.)‘Ipt
MILANO. ,3 depositata il 28/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che
ha chiesto il rigetto.

ENZA LA TORRE;

R.G. 19578/2010 ACSM AGAM s.p.a. c/ Agenzia entrate

Fatti di causa
ACSM AGAM spa, in persona del legale rappresentante

pro

tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R.
della Lombardia, n. 17/40/10 dep. 28/1/2010, che in
controversia su impugnazione di cartella di pagamento e

decisione di primo grado ha respinto l’appello della contribuente.
La C.T.R. ha in particolare statuito che “la decisione della
Commissione Europea al par. 126 prevede il recupero di tutti gli
aiuti di stato concessi, salvo che taluni aiuti individuali siano
compatibili con il mercato comune perché rientranti nel regime
de minimis o in virtù di regolamenti di esenzione, che nella
fattispecie non esistono”, per cui non era necessaria alcuna
verifica sull’applicabilità della decisione alla fattispecie. Per il
resto ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, non contrastante
con norme costituzionali trattandosi di diversa qualificazione
dell’esenzione Irpeg triennale e non di applicazione retroattiva di
norme; corretta la determinazione degli interessi, in applicazione
dell’art. 3 comma 3 della indicata decisione dell’UE e dell’art. 1
dl. N. 10/2007.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
Ragioni della decisione:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 1
dl. 10/2007 attuativo della decisione n. 2003/193/CE), non
implicando la norma citata un recupero automatico delle imposte
non versate dalla società ex municipalizzata, occorrendo una
previa verifica, in concreto, e con specifico riguardo alla società
destinataria della ingiunzione, circa la sussistenza dei
presupposti applicativi cella decisione comunitaria, ossia circa
l’effettiva fruizione di un aiuto di stato ex art,. 87 TCE (ora 107
TFUE), potendo l’agevolazione risultare compatibile con il divieto
1
R.G. 19578/2010 ACSM AGAM s.p.a. c/ Agenzia entrate

ingiunzione di pagamento per Irpeg anno 1999, confermando la

di aiuti di stato per ragioni attinenti al caso specifico, e quindi
sottratti all’obbligo di recupero.
2. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10 (convertito
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46), l’Agenzia delle Entrate ha
l’obbligo di procedere, mediante comunicazione-ingiunzione, al

dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ex
art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei
servizi pubblici locali, trattandosi di misure ritenute aiuti di Stato
e, quindi, incompatibili con il diritto comunitario, secondo la
decisione n. 2003/193/CE della Commissione europea, istituzione
cui è riservata la competenza esclusiva a compiere tale
valutazione, con provvedimenti dei quali gli Stati destinatari
devono assicurare “esecuzione immediata ed effettiva”, a norma
dell’art. 14 del Regolamento n. 1999/659/CE, mentre l’unica
eccezione a tale obbligo è relativa agli aiuti appartenenti alla
categoria cd. “de minimis”, come stabilito dai commi 4 e 9 del
medesimo art. 1 (situazione non ricorrente nel caso di specie).
Ne consegue che l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria
procede al recupero è tipizzato in funzione liquidatoria, in quanto
destinato esclusivamente a tale uso, ed è pertanto sufficiente
l’indicazione che il destinatario sia una società per azioni
costituita a norma della legge n. 142 del 1990 e che essa abbia
effettivamente fruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile
con il diritto comunitario (Cass. n. 6538 del 27/04/2012, n.
23799/2016).
3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 1283 c.c.
e art. 3 Cost.), nella parte in cui la CTR ha ritenuto legittima la
misura degli interessi applicata (in violazione art. 1 dl. 10/2007
conv. il I. 46/2007).
4. Anche questo motivo è infondato.
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recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite

Con esso la ricorrente deduce l’illegittimità del calcolo degli
interessi anatocistici, su cui va ribadito il principio dì cui a Cass
n. 23949/16, secondo cui in tema di recupero di aiuti di Stato,
equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno
calcolati, ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con
modif., dalla I. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al

composta anche nell’ipotes• in cui la decisione che abbia
dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata
adottata prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, con
il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero
esaurite in cui già anteriormente a tale data l’aiuto sia stato
recuperato o l’avviso di accertamento sia stato emesso.
Va altresì richiamata Cass. 16109/17, secondo cui in tema di
recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte,
gli interessi vanno calcolati, ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 185
del 2008, conv., con modi?., dalla I. n. 2 del 2009, su base
composta anche nell’ipotesi in cui la decisione che abbia
dichiarato l’aiuto incompatibile coni tin il mercato comune sia
stata adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento CE n.
794 del 2004 della Commissione, con il solo limite, in ossequio ai
principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui, già
anteriormente a tale data, l’aiuto sia stato recuperato o l’avviso
di accertamento sia stato emesso.
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
6. In relazione al consolidarsi della giurisprudenza citata in epoca
successiva alla proposizione del ricorso introduttivo vanno
compensate le spese dell’intero processo.
3

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regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Roma, 26/10/2017
Il CcfÌsigIiere estensore
Il Presidente

6MQP,itp.

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